Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato il Decreto 9 dicembre 2016 con cui introduce nel nostro ordinamento disposizioni concernenti l’obbligo di indicare, in etichetta, l’origine della materia prima per il latte non fresco e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il Decreto entrerà in vigore il 19 aprile 2017 ed avrà un’applicazione sperimentale fino al 31 marzo 2019.
Di seguito proponiamo una sintesi del provvedimento:
Campo di applicazione
Il decreto si applica:
Risultano soggetti all’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta i seguenti prodotti:
Sono esclusi dal campo di applicazione di questo decreto:
Cosa riportare in etichetta
L’origine del latte o del latte usato come ingrediente nella lavorazione di prodotti lattiero-caseari deve essere riportata in etichetta specificando il Paese di mungitura (nome del Paese dove è stato munto il latte) e il nome del Paese di condizionamento o di trasformazione (nome del Paese dove il latte è stato condizionato o trasformato).
Nel dettaglio, se il latte o il latte utilizzato come ingrediente nella lavorazione di prodotti lattiero-caseari, è stato munto, confezionato e trasformato, in uno stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese (esempio “origine del latte”: Italia)
Al contrario, se le operazioni di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengano nel territorio di più Paesi le regole sono le seguenti:
Nel caso di Paesi UE
Nel caso di Paesi NON UE
Visibilità delle indicazioni di origine
Le indicazioni riportate in etichetta devono essere indelebili ed essere visibili e facilmente leggibili. Non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Disposizioni transitorie
I prodotti portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima del 19 aprile 2017, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte e comunque entro e non oltre il 18 luglio 2017.
Le disposizioni previste nel Decreto in esame si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019 oppure cesseranno di efficacia in data antecedente, qualora prima del 31 marzo 2019, entrasse in vigore un apposito provvedimento della Commissione europea.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle disposizioni previste nel decreto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.600 euro a 9.500 euro.
In allegato testo del decreto.