ALIMENTAZIONE - Etichettatura prodotti caseari
Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato il Decreto 9 dicembre 2016 con cui introduce nel nostro ordinamento disposizioni concernenti l’obbligo di indicare, in etichetta, l’origine della materia prima per il latte non fresco e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il Decreto entrerà in vigore il 19 aprile 2017 ed avrà un’applicazione sperimentale fino al 31 marzo 2019.
Di seguito proponiamo una sintesi del provvedimento:
Campo di applicazione
Il decreto si applica:
- al latte non fresco, vaccino, bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale;
- ai prodotti lattiero-caseari.
Risultano soggetti all’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta i seguenti prodotti:
- il latte e la crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
- il latte e la crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
- il latticello, il latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao;
- il siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
- il burro e altre materie grasse provenienti dal latte e le creme lattiere spalmabili;
- i formaggi, i latticini e le cagliate;
- il latte sterilizzato a lunga conservazione;
- il latte UHT a lunga conservazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione di questo decreto:
- il latte fresco, già disciplinato dal D.M. 27 maggio 2004 recante disposizioni in merito alla rintracciabilità e alla scadenza del latte fresco;
- i prodotti soggetti al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografi che protette (IGP) riconosciuti ai sensi delle disposizioni comunitarie che regolamentano i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Titolo II del Regolamento UE n. 1151/2012)
- i prodotti oggetto di produzione biologica e di relativa etichettatura di cui al Regolamento CE n. 834/2007;
- il latte e i prodotti lattieri caseari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.
Cosa riportare in etichetta
L’origine del latte o del latte usato come ingrediente nella lavorazione di prodotti lattiero-caseari deve essere riportata in etichetta specificando il Paese di mungitura (nome del Paese dove è stato munto il latte) e il nome del Paese di condizionamento o di trasformazione (nome del Paese dove il latte è stato condizionato o trasformato).
Nel dettaglio, se il latte o il latte utilizzato come ingrediente nella lavorazione di prodotti lattiero-caseari, è stato munto, confezionato e trasformato, in uno stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese (esempio “origine del latte”: Italia)
Al contrario, se le operazioni di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengano nel territorio di più Paesi le regole sono le seguenti:
Nel caso di Paesi UE
- “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura;
- “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione;
Nel caso di Paesi NON UE
- “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura;
- “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.
Visibilità delle indicazioni di origine
Le indicazioni riportate in etichetta devono essere indelebili ed essere visibili e facilmente leggibili. Non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Disposizioni transitorie
I prodotti portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima del 19 aprile 2017, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte e comunque entro e non oltre il 18 luglio 2017.
Le disposizioni previste nel Decreto in esame si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019 oppure cesseranno di efficacia in data antecedente, qualora prima del 31 marzo 2019, entrasse in vigore un apposito provvedimento della Commissione europea.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle disposizioni previste nel decreto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.600 euro a 9.500 euro.
In allegato testo del decreto.