La disciplina sulle informazioni ai consumatori in merito al prezzo dei prodotti fa riferimento a:
In particolare, per quanto riguarda il PREZZO DELL'UNITA' DI VENDITA l’articolo 14 del decreto legislativo n. 114/1998 stabilisce che tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio “devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo”. L’esposizione del prezzo può avvenire anche indicandolo direttamente sul prodotto (etichetta). Inoltre, il prezzo di vendita non è richiesto per i prodotti commercializzati sfusi, rispetto ai quali è sufficiente segnalare il prezzo per unità di misura.
In merito all’obbligo di indicazione del PREZZO PER UNITA' DI MISURA (Kg./litro) l’articolo 14 del Codice del consumo prescrive per tutti i prodotti offerti sia obbligatorio, in aggiunta al prezzo di vendita.
Lo stesso Codice del consumo, peraltro, individua una serie di ipotesi – elencate agli articoli 14 e 16 – nelle quali l’indicazione del prezzo per unità di misura può essere omesso.
In primo luogo, il prezzo per unità di misura non deve essere specificato quando è identico al prezzo di vendita.
Inoltre, la disciplina sul prezzo per unità di misura non riguarda:
Per info scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.