ALIMENTAZIONE: Prezzo per unità di vendita e per unità di misura
La disciplina sulle informazioni ai consumatori in merito al prezzo dei prodotti fa riferimento a:
- Titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio)
- Capo II del Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)
In particolare, per quanto riguarda il PREZZO DELL'UNITA' DI VENDITA l’articolo 14 del decreto legislativo n. 114/1998 stabilisce che tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio “devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo”. L’esposizione del prezzo può avvenire anche indicandolo direttamente sul prodotto (etichetta). Inoltre, il prezzo di vendita non è richiesto per i prodotti commercializzati sfusi, rispetto ai quali è sufficiente segnalare il prezzo per unità di misura.
In merito all’obbligo di indicazione del PREZZO PER UNITA' DI MISURA (Kg./litro) l’articolo 14 del Codice del consumo prescrive per tutti i prodotti offerti sia obbligatorio, in aggiunta al prezzo di vendita.
Lo stesso Codice del consumo, peraltro, individua una serie di ipotesi – elencate agli articoli 14 e 16 – nelle quali l’indicazione del prezzo per unità di misura può essere omesso.
In primo luogo, il prezzo per unità di misura non deve essere specificato quando è identico al prezzo di vendita.
Inoltre, la disciplina sul prezzo per unità di misura non riguarda:
- i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo o a collo, in conformità alla disciplina contenuta nelle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441;
- prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 1169/2011;
- alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- gelati monodose;
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