Regolamento 2021/382: modifiche al regolamento di igiene dei prodotti alimentari su gestione degli allergeni, ridistribuzione degli alimenti e cultura della sicurezza alimentare.
Il 3 marzo 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE 2021/382, che modifica gli allegati del Regolamento 852/2004 per ciò che riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.
GESTIONE ALLERGENI ALIMENTARI
La gestione degli allergeni alimentari è diventata fondamentale per garantire ai consumatori prodotti alimentari sicuri e idonei. La gestione degli allergeni non deve essere affrontata solo durante la parte produttiva della filiera, ma durante l’intero processo produttivo.
Si è infatti specificato che “Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti” .
Questo punto si applica al settore primario e anche alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione successive alla produzione primaria.
Queste modifiche potranno influire sull’opportunità o meno dell’utilizzo di diciture precauzionali in etichetta come “Può contenere”, dato che i nuovi requisiti mirano a ridurre di molto le possibilità di contaminazioni crociate.
RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI
La riduzione degli sprechi alimentari è fondamentale nella strategia di sostenibilità e ha come cardine il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Una possibile strada è quella delle donazioni alimentari che, tuttavia, devono essere gestite anche per quanto concerne l’igiene e la sicurezza alimentare.
Per tale motivo:
“Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:
- gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo […]. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:
- per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza […] prima della scadenza di tale data;
- per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione […] fino a tale data e successivamente;
- per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione […] in qualsiasi momento.
- Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
- l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
- le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
- la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), se applicabile;
- le condizioni organolettiche;
- la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento CE 178/2002 per gli alimenti di origine animale), nel caso di prodotti di origine animale.”
CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
L’ultima modifica apportata dal Regolamento UE 2021/382 riguarda la cultura della sicurezza alimentare.
“1. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
- impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
- ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
- consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
- comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
- disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
- L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
- garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
- mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
- verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
- garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
- garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
- incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
- L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.”
Entrata in vigore
Il nuovo Regolamento UE 2021/382 è in vigore dal 24 marzo 2021