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ALIMENTAZIONE: Regolamento UE 2021/382

Regolamento 2021/382: modifiche al regolamento di igiene dei prodotti alimentari su gestione degli allergeni, ridistribuzione degli alimenti e cultura della sicurezza alimentare.

Il 3 marzo 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE 2021/382, che modifica gli allegati del Regolamento 852/2004 per ciò che riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

GESTIONE ALLERGENI ALIMENTARI

La gestione degli allergeni alimentari è diventata fondamentale per garantire ai consumatori prodotti alimentari sicuri e idonei. La gestione degli allergeni non deve essere affrontata solo durante la parte produttiva della filiera, ma durante l’intero processo produttivo.

Si è infatti specificato che “Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti” .

Questo punto si applica al settore primario e anche alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione successive alla produzione primaria.

Queste modifiche potranno influire sull’opportunità o meno dell’utilizzo di diciture precauzionali in etichetta come “Può contenere”, dato che i nuovi requisiti mirano a ridurre di molto le possibilità di contaminazioni crociate.

RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI

La riduzione degli sprechi alimentari è fondamentale nella strategia di sostenibilità e ha come cardine il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Una possibile strada è quella delle donazioni alimentari che, tuttavia, devono essere gestite anche per quanto concerne l’igiene e la sicurezza alimentare.

Per tale motivo:

Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:

  1. gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo […]. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:
  • per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza […] prima della scadenza di tale data;
  • per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione […] fino a tale data e successivamente;
  • per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione […] in qualsiasi momento.
  1. Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
  • l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
  • le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
  • la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), se applicabile;
  • le condizioni organolettiche;
  • la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento CE 178/2002 per gli alimenti di origine animale), nel caso di prodotti di origine animale.”

 

CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

L’ultima modifica apportata dal Regolamento UE 2021/382 riguarda la cultura della sicurezza alimentare.

“1.          Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:

  • impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
  • ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
  • consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
  • comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
  • disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
  1. L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
  • garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
  • mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
  • verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
  • garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
  • garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
  • incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
  1. L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.”

Entrata in vigore

Il nuovo Regolamento UE 2021/382 è in vigore dal 24 marzo 2021

  • Data inserimento: 30.04.21