Il 20 novembre 2024 Confartigianato Imprese Veneto e le altre associazioni datoriali regionali dell’artigianato hanno sottoscritto con le OO.SS. di categoria il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI dei settori afferenti all’Area Legno - Lapidei.
Il CCRL decorre dal 20 novembre 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2027. Continuerà, poi, a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza e fino alla data di decorrenza del successivo contratto, se non disdettato dalle parti nel termine fissato dal CCRL medesimo.
Di seguito una sintesi dei contenuti del nuovo contratto regionale.
La principale novità del nuovo CCRL è l’inclusione nel campo di applicazione delle imprese del settore Lapidei che, fino alla sottoscrizione del contratto regionale in commento, era privo di copertura contrattuale di livello regionale.
Pertanto, il CCRL si applica ai dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane (PMI) del settore Legno e del settore Lapideo così come definite sulla base della sfera di applicazione di cui all’art. 1 del CCNL 5 marzo 2024 e s.m.i.
Il contratto regionale conferma, aggiornandoli e integrandoli con quanto previsto dal CCNL, l’istituto dell’Accantonamento annuo di compensazione (banca ore) e quello relativo alla Variabilità plurimensile dell’orario di lavoro.
In particolare, le imprese potranno ricorrere all’Accantonamento annuo di compensazione (art. 8), già istituito dal CCRL settore Legno 6 febbraio 2002 (ora reso facoltativo e non più obbligatorio), al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione. Tale banca ore comprenderà:
Il monte ore così costituito nel corso dell’anno sarà utilizzato dall’azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di altrettanti permessi retribuiti.
Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc.) saranno concessi permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 24 ore di permessi retribuiti all’anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.
Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote orarie accantonate e quelle erogate a titolo di permessi non dovrà eccedere le 40 ore. Le ore eccedenti tale limite saranno liquidate direttamente al lavoratore con la mensilità di luglio (con la retribuzione in atto in tale mese), salva intesa fra impresa e lavoratore per il godimento a titolo di permessi.
Per quanto riguarda invece l’istituto della variabilità plurimensile dell’orario di lavoro (art. 9), è convenuto che, previo accordo scritto tra impresa e lavoratore interessato, l’orario contrattuale settimanale previsto dal CCNL, pari a 40 ore, potrà essere realizzato come media in un arco temporale plurimensile non superiore a 12 mesi.
Alla fine di ciascun mese le ore prestate eccedenti quelle normali retribuitili del mese saranno accantonate in un “conto individuale”. Per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa, la sola maggiorazione del 8%. Le ore accantonate potranno essere utilizzate qualora nel mese la media risulti inferiore rispetto all’orario contrattuale. La compensazione della variabilità settimanale dell’orario di lavoro non potrà superare le 80 ore annue.
In riferimento all’art. 28 del CCNL, la durata massima dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. Tale periodo potrà essere esteso fino a massimo 12 mesi (comprese proroghe di periodi precedenti) solo previo accordo con i dipendenti (format di accordo disponibile con allegato B CCRL) e solo a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un’intensificazione dell’attività lavorativa superiore ai due mesi, nei seguenti casi:
Altra novità di rilievo introdotta dal nuovo CCRL riguarda la possibilità di attivare l’istituto della Banca ore solidale (art. 11) al fine di consentire ai lavoratori e alle lavoratrici di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti gravi e situazioni di assistenza e di estendere tale istituto anche nei confronti del lavoratore stesso nel caso di grave malattia o per assistenza del coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di 2° grado gravemente malato ex legge n. 53/2000.
A fronte delle differenti necessità delle aziende nella gestione dell’istituto, il CCRL ha previsto le linee guida, demandando ai singoli regolamenti aziendali stipulati e/o adottati le modalità di gestione operative della banca ore solidale.
Il CCRL (art. 12) recepisce espressamente e nel dettaglio la regolamentazione del Lavoro Agile di cui all’Accordo Interconfederale regionale del 28 marzo 2024, pienamente applicabile dalle imprese dei settori coperti dal CCRL.
Con riferimento ai limiti quantitativi per il ricorso al contratto a termine, si prevede l’esenzione dai limiti numerici come disciplinati dal CCNL (art. 54) dei contratti a tempo determinato stipulati con i soggetti in mobilità, i disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione UE, come individuati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle seguenti misure:
I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
I lavoratori di età superiore a 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del presente CCRL, possono godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL.
Con riferimento alla parte economica, a partire dalla retribuzione di dicembre 2024 l’elemento retributivo territoriale denominato “I.R.R.” di cui agli accordi regionali del settore legno del 19/09/1995, 30/09/1996, 18/06/1997, 9/6/1998 e 20/1/2000 è consolidato e aggiornato nei seguenti valori economici: liv. AS € 55,00; liv. A € 50,00; liv. B € 42,00; liv. C super € 40,00; liv. C € 37,00; liv. D € 33,00; liv. E € 30,00; liv. F € 27,00.
L’I.R.R.:
È confermata, per tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCRL, l’erogazione dell’Elemento Retributivo Regionale (E.R.R.) previsto dall’Accordo interconfederale 23/08/1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale).
Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l’importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora.
Per gli apprendisti l’importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all’aliquota percentuale applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.
Viene istituito per le annualità 2025, 2026 e 2027 un Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) legato alla produttività e regolamentato dall’ “Accordo regionale veneto Elemento Variabile della Retribuzione anni 2024-2025-2026 per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell’area della comunicazione” integrativo del CCRL. L’E.V.R. è erogato da parte di tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCRL. Per espressa previsione contrattuale, tale elemento non potrà essere assorbito da trattamenti economici equivalenti, di natura retributiva o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori ed è da intendersi, quindi, aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.
L’E.V.R. sarà erogato annualmente in 3 rate di pari importo con la retribuzione di competenza dei mesi di luglio, settembre e novembre degli anni 2025, 2026 e 2027.
L’importo spettante da riconoscere sarà quello previsto per il livello di inquadramento in essere al 1° giugno di ciascun anno di erogazione e sarà corrisposto sulla base della verifica dei seguenti due indicatori di riferimento, che ogni azienda dovrà valutare entro il 30 giugno:
I parametri sono raggiunti se i valori così determinati risultano incrementali, anche su valori decimali.
Ciascun parametro incide in % rispetto all’importo lordo totale: 80 % il primo indicatore (dichiarazione IVA) e 20 % il secondo (numero dipendenti).
La verifica dei parametri potrà portare ai seguenti esiti:
Ai fini dell’erogazione, non erogazione o erogazione ridotta dell’E.V.R., l’Accordo Regionale disciplina una specifica procedura per il tramite delle Commissioni Provinciali Premi Risultato e Welfare di cui all’Accordo Interconfederale del 18.11.2016 e s.m.i. La Commissione, in base agli allegati presentati, opererà una valutazione ai fini del riconoscimento in misura piena, ridotta o della non erogazione dell’E.V.R.
Viene inoltre prevista un’opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o ridotto dell’E.V.R. se dovuto, in un’unica soluzione, a prestazioni di welfare, ivi compresa la destinazione al fondo di previdenza complementare a cui è iscritto il lavoratore con conferimento del TFR, laddove siano messe a disposizione da parte del datore di lavoro che compilerà uno specifico allegato prima dell’erogazione dell’EVR. Nel caso in cui il lavoratore eserciti l’opzione welfare, i valori dell’E.V.R. spettanti saranno incrementati del 5%, arrotondati per eccesso ai 5 euro.
Il CCRL introduce il contributo contrattuale veneto, quale istituto diretto a favorire l’adesione piena del lavoratore alle forme di previdenza complementare negoziale, ossia mediante il conferimento del TFR ad un Fondo pensionistico del comparto artigianato (Solidarietà Veneto o Fonte).
Nello specifico, per i dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato, quadro (compresi gli apprendisti professionalizzanti) che, in data successiva al 20 novembre 2024, decidono di aderire con conferimento del TFR a Solidarietà Veneto o a Fonte, il datore di lavoro verserà un contributo a proprio carico pari all’1,6% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Il medesimo contributo è versato anche in favore dei lavoratori che alla data del 20 novembre 2024 risultano già iscritti ad uno dei due Fondi menzionati.
Il contributo contrattuale è versato dal datore di lavoro direttamente al Fondo pensione secondo le modalità e le procedure in essere definite dal fondo medesimo.
La decorrenza del versamento del contributo contrattuale è la seguente:
Ove il lavoratore che si iscriva o sia già iscritto al Fondo negoziale oltre che con il conferimento del TFR, anche con il versamento del contributo a suo carico, il valore del contributo contrattuale veneto assorbe fino a capienza l’aliquota del contributo datoriale previsto dal CCNL Area Legno – Lapidei (attualmente fissato all’1%). Per semplificare, in Veneto l’aliquota dell’1,6% sostituisce e assorbe il valore del contributo datoriale (1%) previsto dal CCNL. L’aliquota del contributo a carico del lavoratore prevista da CCNL rimane invariata (1%).
Quale ulteriore strumento per favorire l’adesione alla previdenza complementare il CCRL introduce una nuova prestazione di EBAV in favore dell’azienda e una in favore del lavoratore, a partire dall’anno di competenza 2024 (con pagamento dal 2025) che consiste in un contributo una tantum a fronte dei lavoratori che aderiscono ad uno dei due Fondi pensione negoziali dell’artigianato dopo la sottoscrizione del CCRL (20 novembre 2024).
Il CCRL aggiorna le quote regionali di contribuzione EBAV. Da gennaio 2025 è previsto un adeguamento delle quote di 2° livello per le imprese del settore legno che vengono fissate a 5,00 euro a carico impresa per dodici mensilità (in precedenza € 3,67) e 2,20 euro a carico dei lavoratori per dodici mensilità (in precedenza € 1,45).
A partire dal mese di gennaio 2025 le imprese del settore lapideo iniziano a versare le quote di 2° livello con i medesimi importi previsti per il settore legno.
Al riguardo, si ricorda che le imprese artigiane sono tenute a versare le quote di cui alle Tabelle A e B di EBAV: per il settore legno il codice da utilizzare nelle denunce mensili EBAV è “AI”, mentre per il settore lapideo è “AS” (Tab. B quote EBAV).
Le imprese non artigiane rientrano nella casistica individuata dal codice 7 della Tabella F.
Infine, per le imprese ed i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del CCRL vengono attivati con competenza 2025 i servizi A43 e D43 riguardanti i contributi riconosciuti in caso di trasformazione del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante.