Il 17 dicembre u.s. Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici e Confartigianato Restauro, assieme alle altre associazione datoriali di categoria, hanno sottoscritto con FIOM-Cgil, FIM-Cisl e UILM-Uil l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2018.
Il CCNL rinnovato scadrà il 31 dicembre 2022, mentre la sua vigenza è quadriennale e copre gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (17 dicembre 2021), salve diverse e specifiche decorrenze previste per singoli istituti.
Alla sua scadenza, il contratto continuerà a produrre i propri effetti fino alla decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Il CCNL si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti:
Dal 1° gennaio 2022 il CCNL Area Meccanica si applica anche alle imprese artigiane e non artigiane che operano nel settore del restauro artistico di beni culturali, individuate dal codice Ateco prevalente 90.03.02.
Per tale settore è definita una classificazione del personale e tabelle retributive specifiche con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Con la presente informativa si descrivono le novità previste dall’accordo di rinnovo con riferimento alla parte economica, rinviando a successive notizie quelle relative alla parte normativa e all’ampliamento della sfera di applicazione contrattuale (settore restauro artistico).
Aumenti retributivi
L’accordo definisce un aumento complessivo della retribuzione tabellare parametrato sul 4° livello, operaio specializzato, rispettivamente di:
Indennità di trasferta e reperibilità
Dal 1° gennaio 2022 è previsto l’incremento del 5% dei trattamenti per trasferta e reperibilità.
Una tantum
A copertura delle 36 mensilità di carenza contrattuale ( 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 130 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 17 dicembre 2021, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022 e 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.
L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIG) nel periodo interessato.
Agli apprendisti è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” e dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2022.
In allegato il testo dell’accordo di rinnovo.
Le tabelle retributive saranno pubblicate con separata informativa.