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Approvo

Area Meccanica: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sottoscritto il 17 dicembre u.s. l’accordo di rinnovo del CCNL 24 aprile 2018 scaduto il 31.12.2018. Novità in materia di campo di applicazione e trattamento economico.

Il 17 dicembre u.s. Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici e Confartigianato Restauro, assieme alle altre associazione datoriali di categoria, hanno sottoscritto con FIOM-Cgil, FIM-Cisl e UILM-Uil l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2018.

Il CCNL rinnovato scadrà il 31 dicembre 2022, mentre la sua vigenza è quadriennale e copre gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (17 dicembre 2021), salve diverse e specifiche decorrenze previste per singoli istituti.

Alla sua scadenza, il contratto continuerà a produrre i propri effetti fino alla decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Il CCNL si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti:

  • delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, autoriparazione ed installazione di impianti (queste ultime classificate ai sensi dell’art. 1, c. 2, D.M. n. 37/2008);
  • delle imprese artigiane del settore orafo, argentiero, della bigiotteria, dell’orologeria ed affini;
  • delle imprese artigiane e non artigiane del settore odontotecnico (Legge n. 1264/1927 e Regio Decreto n. 1334/1928).

Dal 1° gennaio 2022 il CCNL Area Meccanica si applica anche alle imprese artigiane e non artigiane che operano nel settore del restauro artistico di beni culturali, individuate dal codice Ateco prevalente 90.03.02.

Per tale settore è definita una classificazione del personale e tabelle retributive specifiche con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Con la presente informativa si descrivono le novità previste dall’accordo di rinnovo con riferimento alla parte economica, rinviando a successive notizie quelle relative alla parte normativa e all’ampliamento della sfera di applicazione contrattuale (settore restauro artistico).

Aumenti retributivi

L’accordo definisce un aumento complessivo della retribuzione tabellare parametrato sul 4° livello, operaio specializzato, rispettivamente di:

  • 69,57 euro per il settore metalmeccanica, autoriparazione ed installazione di impianti erogato in tre tranches con le seguenti decorrenze: 25 euro dal 1° gennaio 2022, 25 euro dal 1° maggio 2022 e 19,57 euro dal 1° dicembre 2022;
  • 69,74 euro per il settore orafo, argentiero ed affini erogato in tre tranches con le seguenti decorrenze: 25 euro dal 1° gennaio 2022, 25 euro dal 1° maggio 2022 e 19,74 euro dal 1° dicembre 2022;
  • 66,09 euro per il settore odontotecnico erogato in tre tranches con le seguenti decorrenze: 25 euro dal 1° gennaio 2022, 25 euro dal 1° maggio 2022 e 16,09 euro dal 1° dicembre 2022.

Indennità di trasferta e reperibilità

Dal 1° gennaio 2022 è previsto l’incremento del 5% dei trattamenti per trasferta e reperibilità.

Una tantum

A copertura delle 36 mensilità di carenza contrattuale ( 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 130 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 17 dicembre 2021, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022 e 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.

L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIG) nel periodo interessato.

Agli apprendisti è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” e dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2022.

In allegato il testo dell’accordo di rinnovo.

Le tabelle retributive saranno pubblicate con separata informativa.