Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data dell’11/03/2017, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31/12/2017.
Restano invece fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
Il decreto del Ministro dell’interno 16/07/2014, riporta la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.
In particolare la proroga in questione riguarda gli asili nido esistenti alla data del 30/08/2014 con oltre 30 persone presenti, che (lettera a) possono (devono) adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio per i punti di seguito riportati, di cui al Titolo III della regola tecnica entro il 31/12/2017: punti 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12.
In allegato il decreto del Ministro dell’interno 16/07/2014, contente la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.