La Corte di Cassazione 3^ Sez. Penale, con sentenza 810 dell’11 gennaio 2018 ha chiarito ulteriormente la disposizione degli artt. 279 comma 2 e 2-bis del D.Lgs 152/2006 (violazione dei valori limite d’emissione stabiliti dall’autorizzazione e violazione delle prescrizioni imposte) specificando che non sia necessaria la duplice violazione affinchè si integri il reato ma sia sufficiente solo una delle due condizioni.
L’azienda in oggetto, regolarmente autorizzata alle emissioni in atmosfera dalla competente Provincia, ometteva tra l’altro di attuare le prescrizioni imposte, ovvero di avviare periodicamente un sistema di irrigazione a pioggia con il quale impedire la volatilità e la dispersione delle polveri prodotte dalla frantumazione di materiale inerte.
Di seguito gli artt. 279 comma 2 (violazione dei valori limite d’emissione stabiliti dall’autorizzazione) e 2-bis del D.Lgs 152/2006 (violazione delle prescrizioni imposte).
Alla luce di quanto premesso si rammenta quindi ai possessori di Autorizzazione Unica Ambientale e simili di prestare particolare attenzione a tutte le prescrizioni in essa contenute (effettuazione di analisi tramite laboratori accreditati e loro spedizione agli Enti preposti, comunicazione di avvio degli impianti, tenuta dei registri relativi a materie prime, manutenzioni dei sistemi d’abbattimento ed analisi, tempistica per comunicare eventuali anomalie, ecc) ed in caso di dubbi di contattare l’ Area Tecnica – Settore Ambiente di Confartigianato Vicenza per ricevere assistenza.
Si allega fac-simile di una A.U.A. – emissioni in atmosfera emessa da Provincia di Vicenza e Comune competente.