Autorizzazione Unica Ambientale - La mancata attuazione delle prescrizioni nei tempi e nei modi stabiliti dall’autorizzazione configura il reato previsto dall’art. 279 comma 2-bis del D.Lgs 152/2006

Le prescrizioni sono parte integrante dell’Autorizzazione ed il loro adempimento deve rispettare i modi ed i termini fissati dall’ Ente Pubblico.

La Corte di Cassazione 3^ Sez. Penale, con sentenza 810 dell’11 gennaio 2018 ha chiarito ulteriormente la disposizione degli artt. 279 comma 2 e 2-bis del D.Lgs 152/2006 (violazione dei valori limite d’emissione stabiliti dall’autorizzazione e violazione delle prescrizioni imposte) specificando che non sia necessaria la duplice violazione affinchè si integri il reato ma sia sufficiente solo una delle due condizioni.

L’azienda in oggetto, regolarmente autorizzata alle emissioni in atmosfera dalla competente Provincia, ometteva tra l’altro di attuare le prescrizioni imposte, ovvero di avviare periodicamente un sistema di irrigazione a pioggia con il quale impedire la volatilità e la dispersione delle polveri prodotte dalla frantumazione di materiale inerte.

Di seguito gli artt. 279 comma 2 (violazione dei valori limite d’emissione stabiliti dall’autorizzazione) e 2-bis del D.Lgs 152/2006 (violazione delle prescrizioni imposte).

  •  Art 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
  • Art 2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Alla luce di quanto premesso si rammenta quindi ai possessori  di Autorizzazione Unica Ambientale e simili  di prestare particolare attenzione a tutte le prescrizioni in essa contenute (effettuazione di analisi tramite laboratori accreditati e loro spedizione agli Enti preposti, comunicazione di avvio degli impianti, tenuta dei registri relativi a materie prime, manutenzioni dei sistemi d’abbattimento ed analisi, tempistica per comunicare eventuali anomalie, ecc)  ed in caso di dubbi di contattare   l’ Area Tecnica – Settore Ambiente di Confartigianato Vicenza per ricevere assistenza.

Si allega fac-simile di una A.U.A. – emissioni in atmosfera emessa da Provincia di Vicenza e Comune competente.

 

  • Data inserimento: 28.05.18