L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 5 luglio 2016 definisce la misura delle agevolazioni fiscali spettanti agli autotrasportatori.
Deduzioni forfetarie
Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore, sono riconosciute, per il periodo d'imposta 2015, le seguenti deduzioni forfetarie:
Il comunicato fornisce altresì le precisazioni per la compilazione dei modelli, che prevedono l'indicazione delle deduzioni in relazione ai tre livelli di intervento previsti per gli anni passati. L'Agenzia chiarisce che la deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando:
così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune, a quella per i trasporti all'interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti.
Recupero del contributo al SSN
E' invariata l'agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.
Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest'anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793".