Autotrasporto. Il rimborso dell'accisa per il 2010

L'Agenzia delle Dogane fornisce le istruzioni per la fruizione dei benefici sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. La presentazione dell'istanza deve essere effettuata entro il 30 giugno 2011, anche con modalità telematiche

L’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. RU 30485 del 10 marzo 2011, fornisce precisazioni in merito all’istanza di rimborso per gli incrementi di accisa relativi al consumo di gasolio effettuato nel corso del 2010 da parte degli autotrasportatori, da presentare entro il 30 giugno 2011.

Si riepilogano, di seguito, i soggetti beneficiari, gli importi del rimborso spettante, i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Con la nota prot. 30485 del 10 marzo 2011 è stato precisato che hanno diritto all’agevolazione:

a)       gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b)       gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;

c)       le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;

d)       gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono beneficiari dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate. Nella nota viene ricordato, infatti, che l’esecutivo comunitario non si è ancora pronunciato in ordine all’accoglibilità della richiesta di proroga dell’agevolazione a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,5 tonnellate (la richiesta di proroga per tali soggetti era stata avanzata dal Ministero dell’Economia già dal settembre 2007).

Non appena sarà noto l’esito dell’iter comunitario sulla estensibilità dell’agevolazione in argomento a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate, saranno fornite ulteriori precisazioni in merito al recupero del beneficio.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Dogane raccomanda nuovamente agli uffici la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) e lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni .

IMPORTO DEL BENEFICIO

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010, l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad euro 19,78609 per mille litri di prodotto.

L’ISTANZA

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2011; anche quest’anno, può  essere trasmessa telematicamente, secondo le indicazioni che andremo a fornite di seguito. La nota ricorda che per gli esercenti attività di autotrasporto i consumi devono essere comprovati mediante le relative fatture di acquisto.

1.       Modalità di utilizzo del credito d’imposta

L’utilizzo in compensazione potrà essere fruito entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto (codice tributo 6740).

Con legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1, comma 53, è stato fissato un limite annuale, pari a euro 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi. Tale limite va inteso come importo complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel quadro RU (Risoluzione n. 9/E del 3 aprile 2008).

La disposizione prevede altresì che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e che siano compensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall’anno 2011, con riferimento alle eccedenze maturate nell’anno 2008).

Le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2011, potranno essere richieste a rimborso agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2012.

Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, od uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti beneficiari per la fruizione dell’agevolazione, è prevista non solo la decadenza del beneficio, ma anche la rilevanza penale delle violazioni.

2.       Modalità di presentazione dell’istanza

Sul sito internet dell’Agenzia delle dogane è possibile scaricare il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni sarà reso disponibile.

Le dichiarazioni devono essere consegnate, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico, al competente Ufficio delle Dogane (o Ufficio delle Dogane di Roma 1 per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).

E’ possibile, altresì, effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

Gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. (le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa).

Per la predisposizione dei files, da inviare telematicamente, è possibile utilizzare il software reso disponibile dall’Agenzia o fare riferimento al tracciato record (entrambi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle dogane, nella sezione “Accise-Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2010 – Software gasolio autotrazione anno 2010).

  • Data inserimento: 07.04.11