Come noto, la presentazione dell’istanza da parte degli autotrasportatori per beneficiare del credito d’imposta derivante dagli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, ha subito alcune modifiche dall’anno 2012.
Innanzitutto, l’istanza è trimestrale (e non più annuale), e deve essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Inoltre, la presentazione dell’istanza non è “a pena di decadenza”, con la possibilità di una presentazione tardiva senza perdere il diritto all’agevolazione.
Tale ultima novità è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge 16 del 2 marzo 2012, dall’articolo 3, comma 13 ter.
Si illustrano, di seguito, i recenti chiarimenti forniti, al riguardo, dall’Agenzia delle dogane con le note prot. n. 45963 del 20 aprile 2012 e prot. n. 62488 del 31 maggio 2012
RIEPILOGO DEI NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze, dal 1° gennaio 2012, sono presentate con la seguente periodicità:
consumi primo trimestre: entro il 30 aprile;
consumi secondo trimestre: entro il 31 luglio;
consumi terzo trimestre: entro il 31 ottobre;
consumi quarto trimestre: entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
Si ricorda, infine, che in conseguenza della diversa periodicità con cui l’istanza è presentata (da annuale a trimestrale), è modificato il termine entro cui è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, dispone che il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. L’eventuale eccedenza è richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
Quindi, la situazione che si delinea per le istanze relative ai consumi 2012 (valida anche per le successive annualità), è la seguente:
Anno 2012 |
Presentazione istanza |
Nascita del credito |
Termine utilizzo in compensazione |
Termine istanza rimborso eccedenza non compensata |
1° trim. |
Dal 1/4/2012 al 30/4/2012 |
Il credito sorge decorsi 60 giorni di silenzio assenso dalla presentazione dell’istanza (*) |
31/12/2013 |
30/6/2014 |
2° trim. |
Dal 1/7/2012 al 31/7/2012 |
31/12/2013 |
30/6/2014 |
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3° trim. |
Dal 1/10/2012 al 31/10/2012 |
31/12/2013 |
30/6/2014 |
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4° trim. |
Dal 1/1/2013 al 31/1/2013 |
31/12/2014 |
30/6/2015 |
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(*) art.4, c.2, DPR 277/2000 |
Si ritiene opportuno precisare che il termine di presentazione delle istanze non è “a pena di decadenza”, a seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 3, comma 13-ter, D.L. n. 16/2012, convertito in Legge 44/2012. Ciò comporta la possibilità di presentare tardivamente l’istanza, entro il termine di decadenza biennale. Di conseguenza, slittano anche i successivi termini di utilizzo in compensazione e di presentazione dell’istanza di rimborso (si veda al riguardo i paragrafi successivi).
TERMINE DI DECADENZA
La previsione della “decadenza”, quale sanzione per la mancata presentazione dell’istanza entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, è stata eliminata, come detto, con l’articolo 3, comma 13-ter, del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012.
Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane con nota prot. 62488 del 31 maggio 2012, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.
L’Agenzia precisa altresì che il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane.
L’istanza potrà essere validamente prodotta entro il termine di decadenza biennale, di cui all’articolo 14, comma 2, decreto legislativo n. 504/95.
L’Agenzia chiarisce che tale termine biennale decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
Esempio n. 1:
istanza relativa ai consumi del 1° trimestre 2012, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 aprile 2012. Nel caso in cui ciò non sia stato fatto, l’istanza può essere validamente presentata entro il biennio che decorre dal 1° aprile 2012 (quindi, l’istanza può essere presentata entro il 1° aprile 2014).
Per comprendere lo slittamento dei termini di utilizzo del credito e dell’eventuale rimborso, a seguito di una istanza tardiva, si fornisce il seguente esempio.
Esempio n. 2:
L’istanza del 1° trimestre 2012 è presentata tardivamente nel mese di marzo 2014.
L’esercente potrà utilizzare in compensazione il credito fino al 31 dicembre 2015; l’eventuale eccedenza non compensata entro tale termine, potrà essere chiesta a rimborso entro i sei mesi successivi, cioè entro il 30 giugno 2016.
LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE AD ALCUNE PROBLEMATICHE
Con nota prot. 45963 del 20 aprile 2012, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito alcuni dubbi sorti in occasione della prima scadenza della nuova tempistica di presentazione dell’istanza.
a) Autoveicoli adibiti a particolari trasporti: betoniere, furgoni frigoriferi, etc.
L’Agenzia delle Dogane chiarisce che l’agevolazione in argomento è riconosciuta anche per il consumo di gasolio da parte di autoveicoli destinati a trasporti specifici, quali furgoni frigoriferi, betoniere, ed altri mezzi che completano il ciclo produttivo dei materiali durante il trasporto.
In tali casi, non esistono ragioni ostative al pieno riconoscimento del credito d’imposta anche sui litri consumati per la particolare destinazione d’uso, in considerazione del fatto che tali attrezzature sono necessariamente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci ed essenziali per l’attività esercitata dal mezzo.
b) Litri consumati
I litri consumati, da indicare nell’istanza, sono quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. La data dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.
c) Emissione differita di fatture
Gli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti l’attività di autotrasporto di cose in conto terzi possono risultare da fatturazione differita, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto, che devono riportare, tra l’altro, la data, i dati identificativi dell’acquirente nonché la qualità e quantità del prodotto fornito e del corrispettivo pagato.
Poiché la fatturazione differita potrebbe pervenire oltre il termine del trimestre, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che i dati necessari per la compilazione dell’istanza possono essere desunti dalle indicazioni contenute nelle bolle di consegna o documenti equipollenti.
L’avente diritto, pertanto, potrà procedere, relativamente al prodotto consumato e non ancora fatturato, ad imputare i quantitativi di gasolio al trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di fornitura e computarli nel totale dei litri consumati, determinati sulla base delle bolle di consegna o documenti di trasporto.
L’Agenzia chiarisce che l’esercente dovrà espressamente annotare nella dichiarazione di riservarsi, con specifica comunicazione, di integrare l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al trimestre solare, riportando gli estremi di quelle pervenute successivamente.
La comunicazione integrativa è, quindi, un onere in capo all’esercente, in considerazione del fatto che i consumi di gasolio devono comunque essere comprovati da fattura. Tale integrazione deve essere trasmessa all’Ufficio delle Dogane e deve essere tempestiva: deve in ogni caso essere trasmessa prima della decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al trimestre solare successivo.
Ciò in considerazione del fatto che il tardivo assolvimento del suddetto onere potrebbe procurare la sovrapposizione di adempimenti che potrebbe ostacolare l’esigenza istruttoria.
Tale procedimento è altresì applicabile nel caso di prestazioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione.
d) Rifornimento a mezzo depositi o distributori privati
L’Agenzia delle Dogane chiarisce che, nel caso in cui una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto di deposito o al distributore privato in prossimità della scadenza del trimestre (ad esempio, 30 marzo), nei litri consumati da indicare nella dichiarazione relativa al primo trimestre andranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai soli autoveicoli ammissibili all’agevolazione, anche se parte del carburante sarà utilizzato nel corso del trimestre successivo.
In considerazione del fatto che nelle fatture di acquisto del carburante destinato ai predetti impianti non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, l’Agenzia delle Dogane chiarisce che il totale dei litri fatturati riportato nel quadro B della dichiarazione va ripartito, in termini di litri consumati, per ciascuno degli autoveicoli riforniti e riportati nel quadro A, sulla base di stime che tengano conto dei consumi degli specifici mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi e delle condizioni di utilizzo del mezzo.
Nella colonna “Km percorsi”, indicata nel quadro A del modello di dichiarazione, devono essere indicati i chilometri registrati dal contachilometri alla chiusura del periodo di riferimento. Nell’istanza trimestrale, la colonna in questione andrà riempita con il dato relativo al totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla chiusura del trimestre solare di riferimento.