Per beneficiare del credito di imposta è necessario, pena la revoca del beneficio, produrre documenti, in sede di controllo, su cui è apposta la dicitura recante l’espresso riferimento alla norma agevolativa. L’apposizione sul documento della dicitura può essere effettuata anche a posteriori ma prima dell’inizio dell’eventuale attività di controllo.
La nuova disciplina in commento è stata introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che dispone, al comma 195, che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:
La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura simile a quella di seguito riportata:
“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.
L’obbligo documentale deve essere applicato a tutte le tipologie di beni agevolabili previsti dalla Legge di Bilancio 2020 ed in particolare agli:
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 438 del 5.10.2020 e 439 del 5.10.2020, si è espressa sulle modalità di espletamento delle annotazioni necessarie a rendere “idonea”, per il godimento del credito di imposta, la documentazione attestante l’investimento effettuato e sulla tempistica concessa.
Acquisizione del bene a titolo di proprietà (risposta ad interpello n. 438 del 5.10.2020)
Acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (risposta ad interpello n. 439 del 5.10.2020)
L’Amministrazione finanziaria conferma che l’inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo, la revoca dell’agevolazione.
Allo stesso tempo indica le modalità operative per regolarizzare a posteriori (ad investimento già perfezionato) l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.
La modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente:
La regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata a posteriori, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
In pratica, vengono veicolati al credito di imposta beni strumentali i chiarimenti già espressi in materia della c.d. “Nuova Sabatini” ed in particolare: