BENI STRUMENTALI NUOVI – CREDITO DI IMPOSTA

Quando la documentazione è considerata idonea per fruire del credito di imposta

Per beneficiare del credito di imposta è necessario, pena la revoca del beneficio, produrre documenti, in sede di controllo, su cui è apposta la dicitura recante l’espresso riferimento alla norma agevolativa. L’apposizione sul documento della dicitura può essere effettuata anche a posteriori ma prima dell’inizio dell’eventuale attività di controllo

La nuova disciplina in commento è stata introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che dispone, al comma 195, che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare

  • l'effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
  • la corretta determinazione dei costi agevolabili. 

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura simile a quella di seguito riportata: 

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”. 

L’obbligo documentale deve essere applicato a tutte le tipologie di beni agevolabili previsti dalla Legge di Bilancio 2020 ed in particolare agli: 

  • investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019 (credito di imposta pari al 6% usufruibile in 5 anni); 
  • investimenti in beni strumentali 4.0 materiali di cui al comma 189, dell’articolo 1, L. 160/2019 (credito di imposta pari al 40%-20% usufruibile in 5 anni); 
  • investimenti in beni immateriali “stand alone” di cui al comma 190, dell’articolo 1 L.160/2019 (credito di imposta pari al 15% usufruibile in 3 anni). 

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 438 del 5.10.2020 e 439 del 5.10.2020, si è espressa sulle modalità di espletamento delle annotazioni necessarie a rendere “idonea”, per il godimento del credito di imposta, la documentazione attestante l’investimento effettuato e sulla tempistica concessa

Acquisizione del bene a titolo di proprietà (risposta ad interpello n. 438 del 5.10.2020) 

  • In caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio

Acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (risposta ad interpello n. 439 del 5.10.2020) 

  • in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio. 

L’Amministrazione finanziaria conferma che l’inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo, la revoca dell’agevolazione

Allo stesso tempo indica le modalità operative per regolarizzare a posteriori (ad investimento già perfezionato) l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge. 

La modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente: 

  • nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea della fattura analogica (contratto di leasing compreso nel caso di acquisizione in locazione finanziaria), oppure
  • nell’integrazione elettronica della FE. 

La regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata a posteriori, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo

In pratica, vengono veicolati al credito di imposta beni strumentali i chiarimenti già espressi in materia della c.d. “Nuova Sabatini” ed in particolare: 

  • in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro
  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi di legge come documento analogico;
  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebilel’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella Circolare Ade 14/E 2019.
  • Data inserimento: 12.10.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4596