Bollette elettriche rateizzabili dopo la scadenza e maggiori garanzie in caso di costituzione in mora

Sono previsti indennizzi ai clienti da parte dei fornitori che non rispettano le tempistiche

L’Autorità per l’Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico (AEEGSI) ha approvato importanti novità riguardo la possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas, anche dopo la scadenza di pagamento. Con la delibera 258/2015/R/com per i clienti serviti in Maggior Tutela è stato previsto:

  • Allungamento dei tempi a disposizione per la richiesta di rateizzazione. Il cliente può richiedere la rateizzazione entro 10 giorni successivi alla scadenza della bolletta (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione, tempo in più che viene concesso anche nei casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.
  • Comunicazione di messa in mora al cliente tramite raccomandata. In caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente, tramite raccomandata, una comunicazione di messa in mora per ciascuna fattura non pagata.

 

  • Obbligo del venditore di rispondere ai reclami scritti del cliente. Prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità in caso di conguagli o importi anomali, il venditore deve comunque rispondere ai reclami scritti dei clienti, rispettando dei criteri di contenuti minimi delle risposte che saranno stabiliti dalle Associazioni dei consumatori. 

 

  • Incremento deposito cauzionale e riduzione dei tempi di pagamento per morosità reiterata. Per i clienti riscontrati più volte in ritardo con i pagamenti e che non hanno diritto al bonus sociale, è prevista la possibilità di un incremento del deposito cauzionale, con una riduzione dei tempi a disposizione per pagare oltre la scadenza, a 10 giorni, anziché ai 20 previsti per tutti.

 

In caso di mancato rispetto da parte del Venditore di queste regole sono previsti degli indennizzi al cliente:

  • se la fornitura viene sospesa per morosità senza che il venditore abbia comunicato la costituzione in mora per raccomandata, trenta euro;
  • se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste dalla delibera, venti euro.

In questi casi non può inoltre essere richiesto il pagamento di ulteriori importi per la sospensione o riattivazione della fornitura.

 

Rapporto tra gli operatori: diritti e doveri di Venditori e Distributori in caso di costituzione di mora.

Oltre all’incremento delle tutele a favore dei consumatori, con la delibera sopra citata, sono state riviste le procedure di switching con la riduzione dei tempi per il gas (a partire dal 2016) e sono state allineate le tempistiche tra switching ordinario e quello “con riserva” (nel caso in cui il punto abbia già in corso una sospensione per morosità).

Inoltre, sono stati definiti, in maniera più puntuale, diritti e doveri dei Venditori e Distributori durante le fasi di richiesta di sospensione della fornitura per morosità. Tra i principali interventi è prevista una disciplina per incentivare maggiormente l’impresa di distribuzione a una gestione efficiente delle proprie attività relative alla sospensione della fornitura.

Saranno introdotti specifici indennizzi, con l’obbligo per l’impresa di distribuzione di sospendere la fatturazione, o stornare le fatture già emesse, se in ritardo rispetto ai tempi previsti per la sospensione o interruzione della fornitura per morosità.

  • Data inserimento: 13.07.15