Nel precedente articolo abbiamo affrontato la tematica del mancato invio della comunicazione di opzione per lo sconto/cessione nei tempi ordinari riportando le soluzioni previste dall’Agenzia Entrate nella circolare 33/E.
Alla luce delle indicazioni fornite di recente dall’Agenzia delle Entrate con la sopracitata circolare, nelle ipotesi in cui non sia più possibile ricorrere agli ordinari rimedi di correzione e i crediti siano già stati accettati dai cessionari, è concesso alle parti in causa (congiuntamente) di richiedere l’annullamento dell’accettazione inerenti le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura contenente errori di natura sostanziale.
In linea generale, in caso di errori nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, è possibile, in via correttiva, annullare detta comunicazione e trasmetterne un’altra interamente sostitutiva, purché dette operazioni siano esercitate entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione errata.
Nei casi in cui tale termine sia già trascorso, il credito non ancora accettato può comunque essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità presente nella Piattaforma.
Tuttavia, qualora il cessionario abbia inavvertitamente accettato il credito ceduto attraverso una comunicazione errata, al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni oltre che a cessionari e fornitori, è ora possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da errate comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura, presentando il Modello appositamente predisposto dall’Agenzia, allegato alla Circolare 6 ottobre 2022, n. 33.
Il già citato documento di prassi dell’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle diverse modalità con cui correggere gli errori che frequentemente possono essere commessi in sede di compilazione della comunicazione di opzione e che spesso hanno determinato il “blocco” della cessione del credito.
Oltre alla possibilità di correggere gli errori “formali” attraverso una comunicazione ad una specifica PEC, viene consentito l’utilizzo della “remissione in bonis” per trasmettere la comunicazione di opzione a termine scaduto. Con un nuovo modulo, fornito in allegato alla circolare in oggetto, viene consentita la possibilità di richiedere l’annullamento dei crediti ceduti che sono già stati accettati dal cessionario.
Correzione di errori formali
L’Agenzia delle entrate identifica come errori “formali”, quelli in presenza dei quali la comunicazione di opzione si considera comunque valida ai fini fiscali, con possibilità di ulteriori cessioni o utilizzi in compensazione.
Per la loro correzione rimane solo l’onere in capo al soggetto che ha trasmesso la comunicazione di opzione “errata” (cedente, amministratore di condominio o intermediario) di segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso indicando i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (allegando in tal caso copia del documento di identità).
La nota deve essere inviata all’indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Gli errori formali, individuati a titolo esemplificativo dall’Agenzia delle entrate, sono i seguenti:
Quadro della comunicazione di opzione |
Esemplificazione tipologia errori formali |
Frontespizio |
|
Quadro A |
|
Quadro B |
Dati catastali |
Quadro D |
|
Correzione di errori sostanziali
Nei casi in cui nella comunicazione di opzione siano stati commessi errori (oppure omissioni) che incidono su elementi sostanziali della detrazione ed il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite PEC all’indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
lo specifico modello allegato alla circolare n. 33/E/2022.
Costituiscono errori sostanziali, ad esempio:
L’annullamento dell’accettazione del credito ceduto è effettuato esclusivamente su richiesta di tutti gli interessati (cedente/cessionario) in quanto sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti.
Nella considerazione che l’originaria opzione (anche se viziata da errori sostanziali) deriva da atti di natura privatistica (specifici accordi presi dalle parti), il modello per l’annullamento dell’accettazione dei crediti, oltre che essere richiesto da tutte le parti (con indicazione dei dati nel modello), deve essere sottoscritto (digitalmente o con firma autografa e copia del documento di identità dei sottoscrittori) sia dal cedente che dal cessionario.
Come già affermato, l’istanza è presentata qualora la comunicazione di opzione originaria, già accettata dalla controparte, sia viziata da errori sostanziali e sia scaduto il termine ordinario per un eventuale annullamento o per una comunicazione sostitutiva.
Il modello con cui richiedere l’annullamento è fornito in allegato alla circolare n. 33/E/2022, che ne riporta anche le relative istruzioni.
Dopo l’annullamento dell’accettazione del credito:
Allegato:
Modello e istruzioni per l'annullamento dell'accettazione dei crediti