BONUS FISCALI EDILIZI

Ennesima modifica alla normativa - Il nuovo obbligo di indicazione e applicazione dei CCNL del settore edile

In base all’art. 28-quater, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” per i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008:

lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

di importo superiore a € 70.000, i benefici di cui:

  • agli artt. 119 (detrazione 110%),
  • 119-ter (detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche),
  • 120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e
  • 121 (opzione per sconto in fattura e cessione del credito), DL n. 34/2020;
  • all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. “Bonus mobili”);
  • all’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. “Bonus verde”);
  • all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”);

sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori (attenzione alla forma scritta) sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.

Il contratto collettivo applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

La circolare 19/E del 27 maggio 2022, sull’argomento, precisa che qualora per errore in una fattura non sia stato indicato il CCNL applicato, in sede di richiesta del visto di conformità il committente i lavori dovrà essere in possesso in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dall’impresa, con la quale l’impresa attesti il CCNL utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.

I soggetti abilitati, al fine del rilascio del visto di conformità, sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse (o sia presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio) dagli esecutori dei lavori.

I predetti obblighi trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022.

in sede di conversione, è stato previsto che:

  • le disposizioni sono applicabili con riferimento alle opere il cui importo risulti “complessivamente” superiore a € 70.000;
  • l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali è riferito esclusivamente ai lavori edili definiti dal predetto allegato X.

Tempistica e ambito di applicazione

La norma acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data. L’avverbio “successivamente” lascia intendere che la novità normativa entri in vigore a regime dal 28 maggio 2022. Per prudenza è consigliabile applicare la normativa per i lavori avviati dal 27 maggio 2022.

L’ambito applicativo risulta essere molto ampio e riguarderà in pratica tutti i casi in cui vengano eseguite opere (edili e non edili) il cui importo risulti complessivamente superiore a € 70.000.

La normativa deve essere applicata anche se l’indicazione sulle fatture e sugli affidamenti del CCNL riguarderà soltanto le imprese edili.

Praticamente viene istituito un doppio binario:

  • chi effettua lavori edili deve applicare ed indicare il contratto applicato;
  • chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha l’obbligo di indicazione.

 

Quali sono i contratti collettivi nazionali  e territoriali del settore edile

Chi commissiona o appalta lavori edilizi privati connessi alle detrazioni edilizie per importi superiori a € 70.000 deve assicurarsi che le imprese realizzatrici applichino per i propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero:

  • CCNL edilizia industria PMI firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore;
  • CCNL edilizia artigianato firmato da Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai e dai sindacati;
  • CCNL edilizia industria e cooperative firmato da Ance, Alleanza delle Cooperative e organizzazioni sindacali.

 

Per quali bonus è applicabile la normativa

L’indicazione del contratto di lavoro applicato è indispensabile per ottenere i benefici fiscali, ma non per tutti i bonus.

Per i bonus fiscali:

  • superbonus 110%
  • bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche
  • bonus facciate
  • bonus mobili
  • bonus verde

l’indicazione è necessaria sia in caso di utilizzo del bonus in “detrazione” nel modello dichiarativo sia in caso di esercizio di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito.

Per il bonus mobili ed il bonus verde la norma è applicabile solo in casi particolari.

Per gli altri bonus edilizi ordinari l’indicazione è necessaria solo nel caso di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito.

Imprese senza dipendenti e professionisti

La circolare 19/E/2022 ha chiarito che i benefici fiscali sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.

Ne deriva che l’obbligo di citazione del CCNL non riguarda l’imprenditore individuale senza dipendenti. La medesima considerazione è valida anche per le società senza lavoratori subordinati ad esempio Snc con solo soci operanti.

La normativa non è applicabile per le parcelle professionali (pratiche edilizie, Ape, visto di conformità ecc.) in quanto non sono considerate “opere”. Inoltre, tali spese sono escluse dal computo della somma di 70.000 euro.

 

Data di avvio dei lavori e varianti in corso d’opera

Come indicato in precedenza, la data determinante al fine dell’applicazione della norma è quella di avvio dei lavori. Risulta importante, in presenza di “comunicazioni edilizie” presentate agli uffici tecnici dei Comuni, tenere conto della data di inizio lavori comunicata dal committente.

Potrà senz’altro accadere che, ad un preventivo di spesa complessivo dei lavori da effettuare inferiore alla soglia dei 70.000 €, per effetto di

  • varianti apportate in corso d’opera;
  • rincaro dei materiali utilizzati;
  • cambio dei materiali da utilizzare con altri più pregiati;

venga superata “a consuntivo” la soglia complessiva di 70.000 €.

In questi casi sarà senz’altro possibile “integrare” l’atto di affidamento lavori (attenzione sempre alla forma scritta), mentre per le fatture prive dell’annotazione, come da circolare 19/E/2022, andrà richiesta all’impresa esecutrice dei lavori la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il CCNL applicato per i lavori eseguiti e documentati dalle fatture.

  • Data inserimento: 30.05.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5406