La Legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 608 L.178/2020) ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per le campagne pubblicitarie sia riconosciuto nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici.
Tale credito è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche.
La norma istitutiva prevede che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno di accesso al beneficio superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Verificata tale condizione, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, per gli investimenti sulla stampa effettuati nel 2021 e 2022 decade l’onere di verificare il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Pertanto, per l’anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
La misura si pone in continuità con quanto previsto per gli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020, per i quali era già stato introdotto un regime “straordinario” di accesso al credito d’imposta, con la finalità di contrastare la crisi degli investimenti in tale settore, innescata dall’emergenza sanitaria ancora in essere.
Per quanto riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022 (contrariamente a quanto sembrava in un primo momento), le istruzioni alla compilazione del modello stabiliscono che continua a trovare applicazione la normale disciplina: il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Al pari delle precedenti annualità, per accedere al credito occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate nel periodo: dal 1° al 31 marzo 2021.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.
Il modello è unico e, per distinguere la tipologia di istanza (comunicazione “a preventivo” o dichiarazione sostitutiva “a consuntivo”), occorre barrare la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata.
Le istruzioni alla compilazione della sezione “Dati degli investimenti e del credito richiesto” per gli anni 2021 e 2022 precisano che:
Sottosezione STAMPA
In colonna 2 devono essere indicati gli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nell’anno di riferimento sulla “Stampa”. La colonna 3 non va compilata;
Sottosezione EMITTENTI ….
In colonna 6 devono essere indicati gli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nell’anno di riferimento sulle “Emittenti …”;
In colonna 7 (in quanto si applica la normativa a regime con riferimento al valore incrementale) deve essere indicato il valore degli investimenti effettuati nell’anno precedente (2020) sulle “Emittenti …”.
Per gli investimenti indicati sul canale “Emittenti…” l’applicazione web non consente la compilazione del modello se la misura percentuale dell’incremento esposta a campo 13 del rigo totali è inferiore alla soglia dell’1%.
Le altre colonne non citate sono compilate automaticamente dall’applicazione web.
I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate direttamente (se in possesso delle credenziali di accesso) oppure tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
Nel caso di presentazione di più comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione (31 marzo).