Il decreto legislativo 159/2015, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, ha modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo, espressamente, all’art. 14, l’obbligo di procedere alla notifica a mezzo PEC qualora destinatari degli atti di riscossione Equitalia siano professionisti ed imprese individuali o società.
Equitalia invierà le cartelle esattoriali utilizzando gli indirizzi Pec presenti in INI-PEC – l'indice nazionale tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed alimentato dal Registro Imprese e dagli Ordini professionali.
Quindi la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo pec, già operativa in maniera facoltativa, dal 1 giugno 2016 diventa l’unico mezzo di notifica per le categorie sopracitate, mentre l’invio telematico resterà opzionale per i contribuenti persone fisiche che continueranno a ricevere le cartelle esattoriali in forma cartacea tramite posta o con notifica a mano. Per le persone fisiche, la notifica via PEC sarà, pertanto, consentita solo in seguito ad esplicita richiesta da parte del privato cittadino ed a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata sia stato dichiarato al momento della sottoscrizione della richiesta stessa o comunicato successivamente ad Equitalia.
In caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, Equitalia invierà la cartella esattoriale telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e questa sarà sempre reperibile on line in un’apposita sezione del sito internet della medesima. La stessa procedura verrà attivata nel caso in cui la casella PEC risulti satura dopo almeno due tentativi di notifica, distanziati di 15 giorni.
Il contribuente riceverà comunicazione dell’avvenuto deposito telematico in Camera di Commercio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.