La Corte di Cassazione con sentenza 04/11/2015, n. 44471 ha dato risalto al fatto che la deroga prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio
Con propria sentenza il Tribunale di Chieti aveva evidenziato che l'attività concretamente svolta dal ricorrente non era quella di robivecchi, che resterebbe sottratta alla disciplina generale dei rifiuti, avendone il legislatore considerato la minima pericolosità per la salute e per l'ambiente, ma quella di trasporto abusivo di rifiuti, trattandosi di ben una tonnellata di rottami metallici di variegata natura, assolutamente inutilizzabili - come risulta dai rilievi svolti e dalle fotografie scattate dalla polizia giudiziaria - in mancanza della prescritta autorizzazione. Nel caso in esame, dunque, il Tribunale, secondo la Cassazione, aveva correttamente desunto la configurabilità di una vera e propria gestione abusiva di rifiuti dalla tipologia dei materiali e dall'elevato quantitativo degli stessi.
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 04/11/2015, n. 44471.