La deroga all’autorizzazione per l’attività trasporto dei rifiuti di terzi, effettuata in forma ambulante, vige se vi è il titolo abilitativo per tale attività e se i rifiuti formano l’oggetto del suo commercio
Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti è contestabile solo a chi riveste, anche di fatto, la qualifica di imprenditore o titolare di ente. Il commercio ambulante di rifiuti è ammesso solo a certe condizioni.