Inevitabile per il giudice di merito la compensazione fra le parti delle spese di lite, nel caso della controversia sull’applicazione non dovute dell’iva sulla TIA (Tariffa Igiene ambientale). Stessa linea viene tenuta dalla Corte di cassazione con la sentenza 29/09/2017, n. 22887.
Il giudice di merito aveva infatti indicato le ragioni che deponevano, nella concretezza della fattispecie, per la integrale compensazione delle spese di lite; ragioni individuate nella particolare complessità giuridica della controversia e nell'ampia controvertibilità interpretativa che - ancora al momento della decisione - sussisteva in materia.
Si tratta di elementi obiettivi che la Cassazione non ha ritenuto di disattendere. Al momento dell'introduzione della lite sussisteva infatti un significativo contrasto di merito e legittimità in ordine all’applicazione dell’iva sulla Tia (con posizioni diverse tra la prima e la quinta sezione civile della Cassazione). Tale contrasto può ritenersi definitivamente risolto, nel senso indicato, solo per effetto del sopravvenire in corso di causa delle nuove indicazioni con sentenza delle Sezioni Unite n. 5078 del 2016.
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 29/09/2017, n. 22887.