Il Tribunale di Vicenza ha dichiarato i consiglieri di amministrazione di una società, colpevoli del reato di mancata osservazione delle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Vicenza, e li ha condannati alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia. Con la stessa sentenza ha dichiarato la società responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies, comma 1, lett. a), e comma 6, d.lgs. n. 231 del 2001) ed ha applicato la sanzione pecuniaria di 35.000,00 euro, pari a cento quote da 35 euro ciascuna.
A fronte del ricorso presentato presso la Corte di cassazione, questa ha precisato e ribadito (visto altre precedenti sentenze) che in presenza di regime semplificato le prescrizioni e le cautele che debbono essere rispettate coincidono con quanto previsto in sede di iscrizione da parte della ditta richiedente nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi e la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 216, comma 1, d.lgs. n. 152, sostituisce l'autorizzazione a tutti gli effetti. Ne consegue che la violazione delle prescrizioni contenute nella comunicazione di inizio attività di cui all'art. 214, d.lgs. n. 152 del 2006 integra il reato di cui all'art. 256, comma 4, anche sotto il profilo dell'inosservanza delle prescrizioni in essa richiamate.
La Corte nei vari capi contestati, ha peraltro puntualizzato che l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti è previsto direttamente dalla legge ma la loro tenuta in altro luogo non è sanzionata direttamente (l'art. 258, d.lgs. n. 152 del 2006, sanziona amministrativamente l'omessa tenuta dei registri tour court). Nella sostanza la Corte di Cassazione, con questa sentenza ha sancito l’inapplicabilità della sanzione prevista dall’art. 258 sopra citato (violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori), nel caso in cui il registro di carico e scarico dei rifiuti sia tenuto in luogo diverso dall’impianto di gestione. Tale posizione, trova il suo fondamento nel principio enunciato dall’art. 258, il quale prevede che “chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, è punito con la sanzione amministrativa da duemilaseicento euro a undicimilacinquecento euro”. Nel caso in questione, secondo la Corte di Cassazione, non è ravvisabile un’omissione della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, ma solamente la detenzione dello stesso in luogo diverso (presso la sede legale dell’azienda), anziché presso l’impianto di gestione dei rifiuti.
Inoltre la Cassazione ha evidenziato che “Per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; d) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo. La mancanza di deleghe di funzioni, nei termini sopra indicati, è fatto che di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari”.
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 24/02/2017, n. 9132