L'assenza di autorizzazione integra l'elemento costitutivo del reato: questo, oltretutto si configura come reato non di danno ma formale, mirando la norma a garantire il controllo preventivo da parte della P.A. sul piano della funzionalità e della potenzialità inquinante di un impianto industriale (nella specie adibito a saldatura, molatura e smerigliatura di particolari metallici e verniciatura di manufatti e privo della prescritta autorizzazione.
Il reato è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, dovendosi fare invece riferimento alla presenza di emissioni comunque moleste ed inquinanti ex se connaturate, quindi, alla natura formale del reato.
La contravvenzione prevista dall'art. 279, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 128 del 2010 punisce chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata), è configurabile indipendentemente dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge, in quanto è sufficiente che le stesse siano comunque moleste e, di per sè, inquinanti, attesa la natura formale del reato.
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 14/03/2017, n. 12165.