Per la Corte di Cassazione rientrano nella nozione di acque reflue industriali tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive.
Nel caso di specie (autofficina), la vasca di lavaggio "risulta ubicata nell'area di lavoro e destinata...allo scarico, attraverso di essa, delle acque di lavorazione" per cui, "considerato il tipo di quest'ultima e di sostanze impiegate in essa (olii sintetici, combustibili, derivati del petrolio etc.), va certamente esclusa l'assimilabilità a "servizi igienici, cucine e mense" ". È d'altronde del tutto ovvio che le acque reflue provenienti da un'area di lavoro come quella che è una officina meccanica assimilano la natura industriale della attività che su tale area si esercita, per cui non possono non rientrare nella categoria delle acque reflue industriali.
In allegato la sentenza della Corte di cassazione 08/02/2017, n. 5751.