L'eccezione, presentata dai ricorrenti, in sede di ricorso alla Corte di Cassazione, secondo cui il deposito era regolare perché i rifiuti erano depositati nel "luogo di produzione" (dovendosi per tale intendere, secondo la tesi difensiva, anche la sede dell'impresa produttrice) non è decisiva perché non considera che lo stoccaggio alla rinfusa esclude la regolarità del deposito stesso.
Peraltro, deve escludersi che la sede dell'impresa non funzionalmente ed immediatamente collegata al luogo di materiale produzione del rifiuto possa esser considerata anch'essa "luogo di produzione" del rifiuto
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione. Penale, sez. III, del 27/04/2016, N. 17184