L’allontanamento del materiale non utilizzato dal cantiere, stabilito dal comune nel contratto di affidamento dei lavori, non legittima l’utilizzo indiscriminato di qualunque area per il deposito degli stessi (rifiuti)
La sentenza si riferisce ai rifiuti di un cantiere edile, trasportati presso altro luogo (distante qualche centinaia di metri) che si configura come un deposito incontrollato
I produttori di rifiuti devono smaltire i rifiuti rispettando le tempistiche stabilite dalla normativa per il deposito temporaneo degli stessi in azienda
Lo stoccaggio alla rinfusa dei rifiuti esclude la regolarità del deposito stesso e in ogni caso il rispetto di tutte le modalità tecniche del deposito costituiscono preciso onere per chi lo effettua
Se lo scarico di acque di lavanderia è qualificato come “industriale” la mancanza dell’apposita autorizzazione viene sanzionata. Il deposito temporaneo dei rifiuti non deve essere gestito alla rinfusa