L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 115/E del 1° Settembre 2017 ha chiarito che è possibile
sanare tramite il ravvedimento operoso l’omessa – tardiva comunicazione della proroga o della risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca.
Con la risoluzione è stato precisato che le riduzioni previste dal ravvedimento operoso in base al momento in cui viene regolarizzata la violazione sono applicabili sia alla sanzione “piena” di € 100, sia alla sanzione di € 50 prevista per le comunicazioni effettuate con ritardo non superiore a 30 giorni.
Inoltre l’Agenzia ha precisato che, se il contratto di locazione contiene l’opzione per l’applicazione della cedolare secca e la rinuncia all’adeguamento del canone, al momento della proroga il locatore non è tenuto ad inviare la relativa comunicazione tramite raccomandata all’inquilino.