L’articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 23/03/2020 chiarisce gli aspetti applicativi di questo articolo della norma, per quanto riguarda le certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 146/2018 sui gas fluorurati ad effetto serra.
I certificati, rilasciati alle persone fisiche e alle imprese, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Così pure, le persone fisiche e le imprese, con certificato in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, rimarranno visibili nella Sezione C – sezione delle Persone e delle Imprese Certificate - del Registro Fgas.
Per ulteriori informazioni, contattare il Settore Ambiente – tel. 0444/168474.