Con la Legge n° 27 del 24/04/2020 è stato convertito il Decreto Legge 17/03/2020 n° 18.
L’art. 103, comma 2, del D.L. 18/20 è stato così modificato: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 08/05/2020, di seguito riportata, chiarisce gli aspetti applicativi, per quanto riguarda le certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 146/2018 sui gas fluorurati ad effetto serra.
Per ulteriori informazioni, contattare il Settore Ambiente – tel. 0444/168474.