Nella Circolare 20/E del 18 maggio 2016 si ricorda la presunzione secondo la quale si ritiene che un bene sia ceduto se acquistato, importato, o prodotto senza che si trovi nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
Viene commentato il comma 396 della legge di stabilità 2016. La semplificazione attuata dalla norma riguarda la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. Tale cessione è sottoposta a obbligo di comunicazione preventiva agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di finanza di competenza quando il costo dei beni ceduti è superiore a 15.000 euro. Precedentemente l’obbligo non sussisteva solo al di sotto dei 5.164,57 euro. La circolare, inoltre, ricorda che, in deroga a quanto scritto, la comunicazione è sempre facoltativa se i beni ceduti sono facilmente deperibili, come gli alimenti.