In data 12/06/2018 il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto opportuno rispondere a diversi quesiti che sono emersi a seguito della pubblicazione dei sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017.
Nelle premesse del documento, riportato in allegato, il ministero ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni rispetto all’attività delle stazioni appaltanti con riferimento alla struttura dei bandi pubblici.
In particolare viene data evidenza del fatto che il codice appalti, D.Lgs. n. 50/2016, prevede all’art.71 che i bandi di gara contengano i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. All’art. 34 viene specificato al comma 1 che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali vanno inserite integralmente nella documentazione di gara. In particolare, per quanto riguarda i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo i criteri premianti sono da tenere in considerazione. La stazione appaltante può quindi inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento Criteri Ambientali Minimi (CAM) ma non ignorarli, fermo restando che può elaborarne di nuovi e/o più stringenti.
Altre precisazioni, come pure i quesiti posti e le risposte date, sono riportate nel documento in questione, del quale si invita a prenderne visione.
In allegato il documento con i chiarimenti sui CAM per l’edilizia, predisposto dal Ministero alla data 12/06/2018.