Con riferimento alla notizia n. 2395, pubblicata su InformaImpresa on line del 15 dicembre u.s., segnaliamo che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 3 del 1° febbraio u.s. interviene precisando gli aspetti principali delle nuove disposizioni che disciplinano le collaborazioni coordinate e continuative a partire dal 1 gennaio 2016.
Nel ribadire il superamento del contratto di lavoro a progetto (restano in vita solo i contratti già in essere al 25 giugno 2015 sino alla loro scadenza), il Ministero precisa che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino i prestazioni di lavoro esclusivamente personali (da intendersi come svolte personalmente dal titolare del rapporto senza l’ausilio di altri soggetti) e continuative (da ripetersi in un determinato arco temporale), le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
A far data dal 1 gennaio 2016, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, sarà applicabile la disciplina legale e contrattuale del rapporto di lavoro subordinato (es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele sui licenziamenti ecc…), ivi compresa l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento.
Infine il Ministero ricorda che, a far data dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro possono attivare la procedura di stabilizzazione delle collaborazioni mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo l’espletamento della procedura di conciliazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 2113 c.c. o avanti alle commissioni di certificazione; in questo caso la norma prevede l’estinzione degli illeciti amministrativi, previdenziali e fiscali connessi all’erronea qualificazione del contratto di collaborazione stipulato in precedenza, sempre che la procedura sia attivata prima di un eventuale accesso ispettivo.
In relazione all’assunzione conseguente all’attivazione della procedura, il Ministero ha chiarito che si può applicare l’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2016.