La legge 68/1999, al fine di promuovere l’integrazione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, pone a carico delle aziende un obbligo di assunzione il cui inadempimento comporta conseguenze che vanno dall’applicazione di sanzioni, all’esclusione dalla partecipazione ai bandi pubblici e a molti di quelli privati, all’esclusione dalla fruizione degli incentivi occupazionali.
L’obbligo occupazionale varia in base alle dimensioni dell’azienda:
L’assunzione deve essere effettuata entro 60 gg dalla data in cui scatta l’obbligo; ad esempio una ditta che assume il quindicesimo dipendente ha 60 giorni per adempiere alla norma.
Spesso non è agevole coniugare le esigenze aziendali e di produzione con gli adempimenti previsti dalla legge; una facilitazione in tal senso viene data dal D.lgs. 276/03 con uno strumento di politica attiva del lavoro forse poco conosciuto ma efficace.
L’articolo 14 del Decreto, infatti, dà la possibilità di rispettare il requisito normativo tramite la stipula di una convenzione con il Centro per l’Impiego ed una Cooperativa Sociale di tipo B, in base alla quale il lavoratore con disabilità viene assunto presso la cooperativa sociale ed in cambio l’impresa si impegna ad affidarle una o più commesse di lavoro, tali da coprire il costo del lavoratore inserito ed i correlati costi di produzione.
La Regione Veneto ha dato attuazione alla previsione normativa con una Direttiva del 2018 che vede firmataria Confartigianato, insieme alle altre parti sociali. L’accordo quadro definisce le regole generali che dovranno essere rispettate dalle singole convenzioni in stipula. Tra gli aspetti più rilevanti:
L’inserimento tramite le procedure dell’art. 14 D.lgs. 276/2003 comporta vantaggi per l’azienda:
Gli uffici territoriali di Confartigianato Imprese Vicenza sono a disposizione delle Ditte associate per un'approfondimento del tema.