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COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE 68/1999 E CONVENZIONE CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

La convenzione “ex art. 14” come strumento di politica attiva del lavoro a supporto delle aziende

La legge 68/1999, al fine di promuovere l’integrazione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, pone a carico delle aziende un obbligo di assunzione il cui inadempimento comporta conseguenze che vanno dall’applicazione di sanzioni, all’esclusione dalla partecipazione ai bandi pubblici e a molti di quelli privati, all’esclusione dalla fruizione degli incentivi occupazionali.

L’obbligo occupazionale varia in base alle dimensioni dell’azienda:

  • i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti ad assumere alle proprie dipendenze almeno 1 lavoratore appartenente alle categorie protette con facoltà di richiesta nominativa.
  • i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenuti ad assumere alle proprie dipendenze 2 lavoratori appartenenti alle categorie protette.
  • per i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti l’obbligo di riserva è stabilito nella misura del 7% del personale in organico.

L’assunzione deve essere effettuata entro 60 gg dalla data in cui scatta l’obbligo; ad esempio una ditta che assume il quindicesimo dipendente ha 60 giorni per adempiere alla norma.

Spesso non è agevole coniugare le esigenze aziendali e di produzione con gli adempimenti previsti dalla legge; una facilitazione in tal senso viene data dal D.lgs. 276/03 con uno strumento di politica attiva del lavoro forse poco conosciuto ma efficace.

L’articolo 14 del Decreto, infatti, dà la possibilità di rispettare il requisito normativo tramite la stipula di una convenzione con il Centro per l’Impiego ed una Cooperativa Sociale di tipo B, in base alla quale il lavoratore con disabilità viene assunto presso la cooperativa sociale ed in cambio l’impresa si impegna ad affidarle una o più commesse di lavoro, tali da coprire il costo del lavoratore inserito ed i correlati costi di produzione.

La Regione Veneto ha dato attuazione alla previsione normativa con una Direttiva del 2018 che vede firmataria Confartigianato, insieme alle altre parti sociali. L’accordo quadro definisce le regole generali che dovranno essere rispettate dalle singole convenzioni in stipula. Tra gli aspetti più rilevanti:

  • la durata dell’affidamento da parte dell’azienda alla cooperativa, che non potrà essere di durata inferiore a 9 mesi;
  • le caratteristiche dell’assunzione da parte della cooperativa con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di almeno 9 mesi, o indeterminato anche part-time se con orario settimanale superiore al 50% dell’orario a tempo pieno (ad esempio se l’orario contrattuale a tempo pieno è di 40 ore, l’obbligo sarà assolto con un’assunzione per 21 ore).

L’inserimento tramite le procedure dell’art. 14 D.lgs. 276/2003 comporta vantaggi per l’azienda:

  • adempimento della totalità degli obblighi occupazionali (se la ditta occupa un numero di lavoratori tra 15 e 35) o di una parte (se di dimensioni maggiori) senza assunzione diretta dei lavoratori;
  • al termine della convenzione è possibile l’assunzione del lavoratore che nel frattempo è stato formato all’interno della cooperativa per le specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro;
  • l’adempimento corretto dell’obbligo consente all’azienda di fruire delle eventuali agevolazioni contributive legate alle assunzioni e di accedere ai bandi pubblici e privati;
  • non da ultimo, l’azienda ha l’opportunità di sviluppare azioni di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio e dare visibilità a queste scelte.

Gli uffici territoriali di Confartigianato Imprese Vicenza sono a disposizione delle Ditte associate per un'approfondimento del tema.

  • Data inserimento: 08.03.23