La legge di Bilancio 2026 ha introdotto una modifica significativa nella disciplina delle compensazioni fiscali. La norma ha abbassato il limite oltre il quale scatta una restrizione già esistente, coinvolgendo così un numero più ampio di contribuenti.
In particolare, la soglia dei debiti affidati alla riscossione che determina il blocco delle compensazioni è stata ridotta da 100.000 a 50.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il contribuente che presenta carichi scaduti superiori a tale importo, non sospesi e non regolarmente rateizzati, non può utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24.
Un blocco totale delle compensazioni
In presenza di debiti superiori alla soglia dei 50.000 euro, la compensazione è preclusa, anche qualora i crediti disponibili risultino di ammontare superiore ai debiti stessi. Vi è un vero e proprio blocco totale, non una semplice limitazione quantitativa.
Il divieto riguarda la compensazione orizzontale, ossia quella effettuata tra crediti e debiti di diversa natura mediante modello F24 e opera automaticamente al superamento della soglia prevista.
I debiti che rilevano ai fini della soglia
Ai fini della verifica del superamento della soglia dei 50.000 euro, rilevano i carichi affidati all’Agente della riscossione che risultano scaduti e non sospesi. In particolare, rientrano nel calcolo:
I debiti esclusi
Non tutti i debiti concorrono al raggiungimento della soglia, restano esclusi:
Nel caso in cui il contribuente decada dal piano di rateazione, l’intero debito residuo torna a rilevare ai fini del superamento della soglia.
Come recuperare la possibilità di compensare
La possibilità di utilizzare nuovamente i crediti in compensazione è subordinata alla riduzione del debito complessivo al di sotto della soglia dei 50.000 euro, e ciò può avvenire mediante:
Fino a tale momento, ogni compensazione risulta preclusa.
Estensione del divieto ai crediti agevolativi
Il blocco non riguarda esclusivamente i crediti erariali, come IVA o imposte dirette ma si estende anche ai crediti di natura agevolativa, ossia a quei crediti d’imposta riconosciuti nell’ambito di specifiche politiche di incentivo economico.
Rientrano in tale categoria, ad esempio, i crediti per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, quelli per investimenti in beni strumentali legati al piano Transizione 4.0, nonché i crediti per la formazione del personale nelle tecnologie digitali.
Sono inoltre coinvolti i crediti concessi per favorire lo sviluppo territoriale, come quelli destinati agli investimenti nel Mezzogiorno o nelle Zone Economiche Speciali (ZES), così come i crediti per l’internazionalizzazione delle imprese e per la partecipazione a fiere o attività promozionali all’estero. Rientrano nel divieto anche i crediti relativi al settore culturale e audiovisivo, tra cui il tax credit cinema.
Particolare rilievo assumono i crediti derivanti dai bonus edilizi, quali il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus, il sismabonus e il superbonus, nonché le ulteriori agevolazioni connesse a interventi di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale.
Tutti questi crediti, pur avendo finalità incentivanti, seguono la disciplina generale delle compensazioni e, pertanto, in presenza di debiti affidati alla riscossione superiori alla soglia di 50.000 euro, non possono essere utilizzati in compensazione.
Restano esclusi da tale preclusione unicamente i crediti previdenziali e i premi Inail, che rimangono sempre compensabili.
Il coordinamento con le altre limitazioni
La riduzione della soglia a 50.000 euro si aggiunge alle altre restrizioni già previste in materia di compensazioni. Le diverse disposizioni operano su piani distinti e possono trovare applicazione anche congiuntamente.
In primo luogo, resta fermo il divieto previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che impedisce la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali scaduti e non pagati, di importo superiore a 1.500 euro.
Tale limitazione ha un ambito più circoscritto rispetto al blocco collegato alla soglia dei 50.000 euro in quanto riguarda esclusivamente i crediti erariali e consente la compensazione solo previa diminuzione del debito sotto la soglia.
Accanto a questo divieto, permane l’obbligo di trasmettere i modelli F24 contenenti compensazioni esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tale previsione svolge una funzione di controllo preventivo, consentendo all’amministrazione finanziaria di verificare la correttezza delle compensazioni e di intercettare eventuali utilizzi indebiti dei crediti.
Nel complesso, il sistema si struttura su più livelli: per debiti superiori a 1.500 euro non è possibile utilizzare in compensazione i crediti erariali; superata la soglia dei 50.000 euro, invece, il blocco diventa generale e impedisce l’utilizzo di qualsiasi credito in compensazione, con l’unica eccezione dei crediti previdenziali e dei premi Inail.
In ogni caso, quando la compensazione è ammessa, essa deve essere effettuata nel rispetto degli obblighi telematici previsti.
Ne consegue che il contribuente è tenuto a valutare attentamente sia l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo, sia la loro natura e il relativo stato, al fine di verificare, di volta in volta, la possibilità di procedere alla compensazione.