Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31/03/2012, il Decreto del Ministero dell’ambiente 15/03/2012 riguardante “Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 29-terdecies, comma 1, del dlgs 152/2006, in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”
Il formulario approvato è funzionale alla successiva comunicazione che gli stati membri devono inviare ogni tre anni alla Commissione Europea. In tale comunicazione sono riportati i dati rappresentativi disponibili sui valori limite, per categorie di attività elencate nell’allegato I, della direttiva 2008/01/CE.
Sono destinatarie del formulario, le autorità che, nel periodo di riferimento della comunicazione (tre anni), sono state competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale (ai sensi del D.lgs 18/02/1005, n. 59 e del D.lgs 03/04/2006, n. 152), ovvero sono state competenti al rilascio di provvedimenti che, a qualunque titolo consentano l’esercizio di impianti di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/2006 (di seguito riportato), senza il rilascio di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.lgs 59/2005, o del D.lgs 152/2006.
La comunicazione (tramite il formulario in questione), deve essere trasmessa dalle autorità competenti al Ministero dell’ambiente ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima comunicazione doveva essere inviata entro il 29/05/2012 e doveva riferirsi al periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 31/12/2011.
Le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti nel periodo di riferimento, al rinnovo o all’adeguamento di autorizzazioni ambientali da sostituire con l’autorizzazione integrata ambientale, rendono disponibili alle autorità superiori (Ministero dell’ambiente) i dati necessari all’adempimento in questione (tramite il formulario).
Allegato VIII alla parte seconda del dlgs n. 152/2006
Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III bis della seconda parte del presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.
1. |
Attività energetiche. |
1.1. |
Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas |
1.3 |
Cokerie |
1.4. |
Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone |
1.4-bis |
Terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore |
2. |
Produzione e trasformazione dei metalli |
2.1. |
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati |
2.2. |
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora |
2.3 |
Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi |
2.4. |
Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno |
2.5. |
Impianti: |
2.6. |
Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3 |
3. |
Industria dei prodotti minerali |
3.1. |
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno |
3.2. |
Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto |
3.3. |
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno |
3.4. |
Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno |
3.5. |
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 |
4. |
Industria chimica. Nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6 |
4.1. |
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: |
4.2. |
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: |
4.3. |
Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) |
4.4. |
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi |
4.5. |
Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base |
4.6. |
Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi |
5. |
Gestione dei rifiuti |
5.1. |
Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno |
5.2. |
Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell’8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora |
5.3. |
Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. |
5.4. |
Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti |
6 |
Altre attività |
6.1. |
Impianti industriali destinati alla fabbricazione: |
6.2. |
Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno |
6.3 |
Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito |
6.4. |
a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; |
6.5. |
Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno |
6.6. |
Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: |
6.7. |
Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno |
6.8. |
Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione |
6.8-bis |
Cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio |