Con l’art. 1 comma 634 della Finanziaria 2015 è stato previsto che, al fine di favorire un rapporto trasparente e collaborativo tra Fisco e contribuente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di quest’ultimo o dell’intermediario abilitato, gli elementi e le informazioni attinenti ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari, al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta. Con il comma 636 rinvia ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità con cui le informazioni e gli elementi vengano messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 94624 del 13 luglio 2015 ha individuato le modalità con le quali vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni derivanti tra il confronto tra:
- le operazioni attive effettuate dichiarate nella dichiarazione IVA rispetto a quelle comunicate dai propri clienti nello spesometro relative al periodo d’imposta 2011;
- i compensi dichiarati nel modello Unico dai professionisti e lavoratori autonomi occasionali e i dati dichiarati dai propri clienti nel modello 770/2012.
La comunicazione anomalie da spesometro conterrà le seguenti informazioni:
La comunicazione sarà inviata al contribuente nel caso in cui l’ammontare degli acquisti relativi al 2011, comunicati dai clienti del contribuente, è maggiore alle operazioni attive dichiarate nel quadro VE del mod. IVA 2012.
La comunicazione anomalia da Mod. 770 conterrà le seguenti informazioni:
4. Modello, data di invio e protocollo identificativo della dichiarazione dei redditi 2011, nella quale i compensi risultano parzialmente o totalmente omessi;
5. Ammontare lordo dei compensi, distinti per singolo sostituto, che risultano essere stati percepiti dal contribuente in base a quanto indicato nel modello 770 con la causale A (prestazione di lavoro autonomi rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) o M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). Le somme sono suddivise tra non soggette a ritenuta, imponibili e ritenute effettuate a titolo di acconto.
La comunicazione sarà inviata al contribuente nel caso in cui l’ammontare totale dei compensi risultanti dai modd. 770/2012, inviati dai sostituti d’imposta, è maggiore all’ammontare complessivo dei compensi dichiarati nel quadro RE/RL del modello Unico 2012 o del quadro D del Mod.. 730/2012.
Le comunicazioni in esame saranno inviate all’indirizzo PEC del contribuente o, nel caso in cui l’indirizzo non sia attivo o registrato nell’indice nazionale degli indirizzi PEC, tramite posta ordinaria.
Il Provvedimento in esame dispone che il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato, può fornire all’Agenzia, tramite i riferimenti indicati nella comunicazione ricevuta, notizie utili ad eliminare l’incongruenza segnalata.
Gli errori od omissioni possono essere sanati attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs 472/1997, presentando una dichiarazione integrativa e versando le relative imposte, sanzioni ed interessi. La regolarizzazione consente di fruire della sanzione ridotta ad 1/6 del minimo.