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Comunicazione anomalie tra i dati dello spesometro e dei compensi professionali

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 13 Luglio u.s. dispone l'invio di comunicazioni di anomalie tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli ricevuti dallo spesometro dei clienti o dal Mod. 770

Con l’art. 1 comma 634 della Finanziaria 2015 è stato previsto che, al fine di favorire un rapporto trasparente e collaborativo tra Fisco e contribuente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di quest’ultimo o dell’intermediario abilitato, gli elementi e le informazioni attinenti ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari, al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta. Con il comma 636 rinvia ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità con cui le informazioni e gli elementi vengano messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 94624 del 13 luglio 2015 ha individuato le modalità con le quali vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni derivanti tra il confronto tra:

-           le operazioni attive effettuate dichiarate nella dichiarazione IVA rispetto a quelle comunicate dai propri clienti nello spesometro relative al periodo d’imposta 2011;

-           i compensi dichiarati nel modello Unico dai professionisti e lavoratori autonomi occasionali e i dati dichiarati dai propri clienti nel modello 770/2012.      

La comunicazione anomalie da spesometro conterrà le seguenti informazioni:

  1. Codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente;
  2. Numero identificativo della comunicazione;
  3. Modello dichiarazione Iva presentata relativa al 2011;
  4. Protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
  5. Somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e con applicazione del reverse charge;
  6. Codice fiscale, denominazione/cognome e nome dei soggetti IVA che hanno comunicato all’Agenzia di aver fatto acquisti dal contribuente;
  7. Ammontare degli acquisti comunicati dai predetti soggetti;
  8. Ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero dalla dichiarazione IVA.

La comunicazione sarà inviata al contribuente nel caso in cui l’ammontare degli acquisti relativi al 2011, comunicati dai clienti del contribuente, è maggiore alle operazioni attive dichiarate nel quadro VE del mod. IVA 2012.

 

La comunicazione anomalia da Mod. 770 conterrà le seguenti informazioni:

  1. Codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente;
  2. Numero identificativo della comunicazione;
  3. Dati identificativi dei sostituti e dei rispettivi modelli 770;

4. Modello, data di invio e protocollo identificativo della dichiarazione dei redditi 2011, nella quale i compensi risultano parzialmente o totalmente omessi;

5. Ammontare lordo dei compensi, distinti per singolo sostituto, che risultano essere stati percepiti dal contribuente in base a quanto indicato nel modello 770 con la causale A (prestazione di lavoro autonomi rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) o M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). Le somme sono suddivise tra non soggette a ritenuta, imponibili e ritenute effettuate a titolo di acconto.

La comunicazione sarà inviata al contribuente nel caso in cui l’ammontare totale dei compensi risultanti dai modd. 770/2012, inviati dai sostituti d’imposta, è maggiore all’ammontare complessivo dei compensi dichiarati nel quadro RE/RL del modello Unico 2012 o del quadro D del Mod.. 730/2012.

Le comunicazioni in esame saranno inviate all’indirizzo PEC del contribuente o, nel caso in cui l’indirizzo non sia attivo o registrato nell’indice nazionale degli indirizzi PEC, tramite posta ordinaria.

Il Provvedimento in esame dispone che il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato, può fornire all’Agenzia, tramite i riferimenti indicati nella comunicazione ricevuta, notizie utili ad eliminare l’incongruenza segnalata.

Gli errori od omissioni possono essere sanati attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs 472/1997, presentando una dichiarazione integrativa e versando le relative imposte, sanzioni ed interessi. La regolarizzazione consente di fruire della sanzione ridotta ad 1/6 del minimo.

  • Data inserimento: 20.07.15
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 2061