A seguito della legge di Stabilità 2016, con effetto dal 1° gennaio 2015, la detraibilità delle spese funebri è ammessa per un importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse. Inoltre, nella riformulata norma che consente la detraibilità delle spese funebri è stato eliminato il richiamo ai soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile pertanto, già a decorrere dal periodo d'imposta 2015, saranno detraibili anche quelle sostenute per soggetti diversi dai parenti individuati dal citato articolo 433 del codice civile.
Entro il 28 febbraio p.v. (termine prorogato al 29 febbraio in quanto il 28 cade di domenica le Agenzie di onoranze funebri devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture per spese funebri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR..
Le comunicazioni dovranno contenere i seguenti dati:
poi, per ogni evento funebre:
In pratica, se è stata emessa un'unica fattura, intestata ad un solo soggetto, in relazione all'evento, il dato relativo all'ammontare globale di spesa coincide con la quota parte di spesa sostenuta dal soggetto per il quale viene indicato il codice fiscale.
Se sono state emesse due o più fatture in relazione al medesimo evento funebre, l'importo globale della spesa indicato nel campo "Ammontare complessivo delle spese funebri", va poi ripartito in capo a ciascun intestatario delle fatture relative al medesimo evento, specificando, per ognuno degli intestatari, il codice fiscale e l'ammontare della spesa sostenuta.
In presenza di fatture cointestate a più soggetti, per il medesimo evento funebre, l'importo di spesa da indicare in relazione a ciascun soggetto sarà pari all'ammontare globale della stessa diviso il numero dei cointestatari purché dalla fattura non risulti una diversa ripartizione dell'onere.