Il Provvedimento protocollo n. 314644/2018 del 23.11.2018 ha chiarito le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra:
- i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva ai fini dello spesometro,
- e i dati relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
In particolare, i contribuenti che, nel trimestre di riferimento, risultano aver emesso fatture, pur non avendo trasmesso la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, saranno raggiunti da una comunicazione a mezzo Pec nella quale saranno richiamate le seguenti informazioni:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi alla anomalia riscontrata;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio saranno poi consultabili all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Dati rilevanti ai fini Iva”.
Più precisamente, nella richiamata area saranno indicati i seguenti dati:
- numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
- dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero / codice fiscale/partita Iva);
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo documento, numero documento, data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione, imponibile, aliquota Iva ed imposta, natura operazione, esigibilità Iva);
- dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).
A fronte della ricevuta comunicazione, il contribuente potrà:
- fornire elementi ed indicazioni utili non conosciuti dall’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle procedure richiamate nella stessa comunicazione,
- correggere errori o omissioni, eventualmente ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.