L’Agenzia delle Entrate, da molti anni, a seguito dei controlli sulle dichiarazioni, invia ai contribuenti delle comunicazioni inerenti gli esiti delle liquidazioni delle varie imposta (dirette ed indirette). Tali comunicazioni possono assumere la caratteristica:
Recependo la disposizione contenuta nel D.Lgs. 1/2024 (Decreto Semplificazioni adempimenti fiscali) viene ufficializzata la misura fortemente voluta da Confartigianato in quanto attesa dai contribuenti e dai “tecnici del settore” che li assistono.
In pratica, entra in vigore la norma che prevede, salvo i casi di indifferibilità ed urgenza, la sospensione degli invii delle sopracitate comunicazioni nei periodi:
La comunicazione che più spesso viene recapitata ai contribuenti è costituita dall’avviso bonario; riguarda l’esito del controllo automatizzato dei dichiarativi.
Al ricevimento della stessa, qualora il contribuente ritenga corretti i rilievi mossi dall’Agenzia delle Entrate, può sanare gli errori e le violazioni segnalate; la sanzione irrogata per gli errori/omissioni derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni ammonta al 30% delle maggiori imposte/minor credito ridotte ad un terzo (10%) se pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nella guida aggiornata viene confermata l’applicazione del “lieve inadempimento” e pertanto:
Il lieve inadempimento opera anche nel caso in cui il contribuente benefici della rateizzazione (massimo 20 rate trimestrali) delle somme richieste con l’avviso bonario.
Non si determina la decadenza della rateazione quando la rata è corrisposta all’Erario con una lieve tardività: