Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA per operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, consistenti in:
per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore ad euro 3.000 (al netto dell’IVA).
Per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura il limite è elevato ad euro 3.600 (al lordo dell’IVA).
Nel caso di operazioni straordinarie o di trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, per individuare il soggetto a carico del quale sussiste l’obbligo di trasmissione, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
1) Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto “Dante causa”.
Il soggetto subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.
2) Operazioni straordinarie senza estinzione del soggetto “Dante causa”
Ognuno dei soggetti che partecipano all’operazione, presenta la comunicazione per le proprie operazioni.
La comunicazione riguarda cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA :
Ai fini del calcolo del limite:
L’esclusione dall’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni già monitorate dall’Amministrazione.
Sono perciò escluse dall’obbligo di comunicazione le:
§ importazioni;
§ esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) e b), DPR 633/72;
§ cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list;
§ operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 (contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti ).
In via transitoria, fino al 30 aprile 2011, sono escluse le operazioni rilevanti ai fini Iva che non sono soggette a fatturazione. Le operazioni non documentate da fattura dovranno essere comunicate a decorrere da quelle effettuate dal 1° maggio 2011 e pertanto in questi casi è necessario acquisire anche il codice fiscale del cliente anche se privato.
OPERAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA ESCLUSIONE
Non rientrano nella esclusione:
LIMITAZIONI VALIDE SOLO PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2010
Per il periodo d’imposta 2010, il limite delle operazioni oltre il quale è obbligatorio effettuare la comunicazione è elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti dati:
- anno di riferimento;
- partita IVA o codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, deve essere indicato:
§ per le persone fisiche: cognome, nome, luogo, data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
§ per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.
- I corrispettivi dovuti dal cessionario/committente o al cedente/prestatore e l’importo dell’IVA applicata, o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; nel caso di operazioni senza fattura, va indicato il corrispettivo comprensivo dell’IVA.
Per le operazioni non soggette a fatturazione , il committente o il commissionario è obbligato a fornire i seguenti dati:
- partita IVA o codice fiscale
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, deve essere indicato:
§ per le persone fisiche: cognome, nome, luogo, data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
§ per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.
La comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
La comunicazione relativa all’anno 2011 deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2012.
Per il periodo d’imposta 2010 la comunicazione va trasmessa entro il 31 ottobre 2011.
La comunicazione eventualmente inviata può essere sostituita da una ulteriore comunicazione, previo annullamento della precedente, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine .
Ai fini della individuazione dei dati da trasmettere , il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di registrazione delle fatture o dei corrispettivi, ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell’operazione individuato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
MODALITA’ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione deve essere trasmessa con il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline). Per la trasmissione è possibile avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
SANZIONI
L’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, stabilisce che per l’omissione delle comunicazioni, nonché per l’invio con dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11 decreto legislativo n. 471/97 (sanzione amministrativa da euro 258,22 a euro 2065,82).
Nonostante l’entrata in vigore dell’adempimento già dal 01.01.2011, manca, ad oggi, qualsiasi posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate relativamente ai contenuti della comunicazione. Ritorneremo sull’argomento non appena l’Agenzia delle entrate emanerà gli opportuni chiarimenti.