In tema di Concordato preventivo biennale (CPB) il citato decreto interviene con nuove disposizioni al fine di regolare l’accesso al regime di ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiscono all’istituto del concordato.
Il regime di ravvedimento speciale è riservato esclusivamente a coloro che applicano gli Isa, rimanendo, dunque, esclusi i contribuenti in regime forfettario.
Entriamo nel dettaglio.
Novità in tema di Concordato preventivo biennale (CPB) e ravvedimento speciale.
I soggetti Isa che aderiscono, entro il 31 ottobre, al CPB per gli anni 2024/2025, possono accedere al regime di ravvedimento previsto dal recente “Decreto Omnibus”, che consente di regolarizzare i redditi riferiti alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap, senza l’applicazione di sanzioni o interessi.
Il Decreto Anticipi, all’art. 7, amplia la platea dei contribuenti che possono beneficiare della sanatoria fiscale, offrendo la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva ridotta anche ai soggetti esclusi dalla norma originaria ossia a quei soggetti che hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19 ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività.
Per le annualità, comprese tra il 2018 e il 2022, in cui sussistono le circostanze appena menzionate, l’imposta sostitutiva da versare con ravvedimento è determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla differenza tra il reddito di impresa (o di lavoro autonomo), già dichiarato per l’annualità interessata al momento della conversione in legge del Decreto Anticipi, e il valore dello stesso reddito aumentato del 25%.
Analogo calcolo dovrà effettuarsi per l’imposta sostitutiva all’Irap: alla differenza tra il valore della produzione già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato del 25% si applicherà l’aliquota del 3,9%.
Le imposte sostitutive come sopra determinate, devono essere diminuite del 30% e, infine, versate.
Il versamento delle imposte sostitutive è da effettuarsi:
A seguito del versamento, in virtù del comma 10 dell’art. 2-quater del Decreto Omnibus, il Fisco non effettuerà gli accertamenti di cui all’art. 39 del Dpr n. 600/73, ad eccezione di alcune specifiche ipotesi.
A queste, alla luce delle novità previste dal Decreto Anticipi, si aggiunge anche la dichiarazione infedele della causa di esclusione dagli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19 ovvero a causa del non normale svolgimento dell’attività.