CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER COMUNI MONTANI CALAMITATI

Fino al 24 febbraio la possibilità di presentare la nuova istanza

Con Provvedimento prot. 36282 datato 8 gennaio 2021, l’AdE ha approvato modello e istruzioni per l’invio dell’Istanza di Contributo a fondo perduto, per i soggetti aventi la sede operativa o il domicilio fiscale nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi, ancora in emergenza alla data del 31 gennaio 2020.

Requisiti soggettivi

Viene riconosciuto il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che contemporaneamente:

  • abbiano domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, ancora in emergenza alla data del 31 gennaio 2020;
  • abbiano domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni classificati come totalmente montani;
  • abbiano conseguito Ricavi/compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • non abbiano già presentato domanda ai sensi dell’art. 25 D.L. 34/2020 e non abbiano domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni appartenenti alla lista indicativa allegata alle Istruzioni pubblicate il 30 giugno 2020.

 

Il contributo NON spetta ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1 maggio 2020, salvo per il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius titolare di partita IVA.

 

Per la corretta individuazione dei Comuni interessati, occorre fare riferimento contemporaneamente a:

  • Allegato dei Comuni montani alla Circolare MEF n. 9/1993, considerando soltanto i Comuni completamente montani;
  • Ordinanze della Regione Veneto che individuano i Comuni interessati da eventi calamitosi, dichiarati ancora in Stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2020

 

Requisiti oggettivi

Il contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) spettava a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Le istruzioni al nuovo modello subordinano la richiesta del contributo alla riduzione del fatturato/corrispettivi.

Viene specificato che, anche in assenza di tale requisito, il contributo è riconosciuto in ogni caso per un importo non inferiore al minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.

 

Erogazione del contributo

La domanda deve essere presentata in via telematica, utilizzando l’apposito modello, esclusivamente tramite il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:

  • direttamente, da parte del soggetto richiedente che sia abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia; oppure
  • da parte di un Intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.

 

L’ammontare massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi relativi alle domande accolte.

 

Trasmissione dell’Istanza

La trasmissione dell’istanza deve essere effettuata dal 10 febbraio al 24 febbraio 2021.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente tramessa.

L’ultima domanda tramessa sostituisce quelle precedentemente inviate.

 

 

  • Data inserimento: 15.02.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4758