Pubblicato il provvedimento di approvazione del modello e dei relativi termini di presentazione
Con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 “Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo e fondo perduto […]” risulta completo il quadro normativo ed operativo ed è quindi possibile procedere alla presentazione dell’istanza per i contribuenti che possiedono i requisiti previsti dalla normativa.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Modalità di presentazione
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso:
- la creazione di un file di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate, contenente l’istanza. Il file deve essere inviato all’AdE utilizzando il canale telematico Entrate/Fisconline. La scelta di questa modalità permette di inviare più istanze con un’unica;
- una specifica procedura Web messa a disposizione dall’AdE all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”. Per l’accesso alla procedura Web il contribuente (o il suo delegato al servizio di consultazione F.E.) devono disporre delle specifiche credenziali. La scelta di questa modalità permette però di predisporre e trasmettere solo una istanza alla volta.
Termini di presentazione
I termini di presentazione sono leggermente diversi nella data di apertura del canale ed identici nella data ultima di trasmissione delle istanze:
- la presentazione dell’istanza attraverso il canale telematico Entrate/Fisconline può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021;
- la procedura Web messa a disposizione dall’AdE è disponibile a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021.
Soggetti ammessi ed esclusi
I contribuenti ammessi al contributo a fondo perduto “perequativo” sono:
- i titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione ovvero producono reddito agrario;
- che abbiano realizzato un peggioramento del risultato economico di esercizio (utile o perdita nell’esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, almeno pari al 30%;
- con reddito agrario, ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (per i soggetti con esercizio solare, il periodo di imposta 2019);
- che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi 2021 (p.i. 2020) entro il 30 settembre 2021 e validamente presentato la dichiarazione dei redditi 2020 (p.i. 2019) entro il termine ordinario o nei 90 giorni successivi.
I contribuenti esclusi dal contributo a fondo perduto “perequativo”, oltre a quelli che si trovano nelle condizioni speculari/opposte a quelle di ammissione, sono:
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni di cui all’art. 162-bis TUIR.
Fanno eccezione alla regola di ammissione di “partita Iva attiva al 26 maggio 2021”:
- l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l’attività.
In entrambe le ipotesi la situazione deve essere stata comunicata all’AdE mediante la presentazione del modello AA7/10 o del modello AA9/12.