L’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova fase di controlli finalizzata a verificare la coerenza tra gli incassi ricevuti tramite POS e i ricavi risultanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici.
Le verifiche riguardano, in questa fase, i dati relativi all’anno 2025 e possono portare all’invio di specifiche lettere di compliance ai contribuenti per i quali vengono rilevate possibili anomalie.
Come vengono effettuati i controlli
Il controllo nasce dall’incrocio automatico di due categorie di informazioni già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria: da una parte, i dati comunicati dagli operatori finanziari, comprese banche e gestori dei POS, relativi agli importi incassati mediante carte e altri pagamenti elettronici; dall’altra, i dati fiscali risultanti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi giornalieri trasmessi attraverso i registratori telematici.
Quando gli incassi risultanti dai pagamenti elettronici risultano superiori ai ricavi documentati fiscalmente nello stesso periodo, il sistema può rilevare un’anomalia e generare una comunicazione al contribuente.
È importante considerare che la presenza di una differenza non significa automaticamente che siano stati omessi dei ricavi. Il controllo è infatti automatizzato e possono verificarsi disallineamenti dovuti a situazioni particolari o a differenze nella modalità con cui i dati vengono acquisiti e confrontati.
Cosa fare se si riceve una lettera di compliance
La prima attività da svolgere consiste nel verificare nel cassetto fiscale il dettaglio dei dati che hanno determinato la segnalazione e confrontarli con la documentazione contabile e fiscale dell’attività.
Da questa verifica possono emergere sostanzialmente due situazioni.
Se la differenza è solo apparente, perché gli incassi sono stati correttamente certificati oppure esistono circostanze che giustificano il disallineamento, è possibile fornire all’Agenzia delle Entrate le relative spiegazioni e la documentazione necessaria. Il confronto con gli Uffici può avvenire tramite Civis oppure tramite Pec, anche attraverso il proprio consulente.
Se, invece, dal controllo emerge che l’anomalia è effettiva, ad esempio perché a fronte di determinati incassi POS non è stata emessa la relativa fattura o lo scontrino, è possibile valutare la regolarizzazione spontanea mediante ravvedimento operoso, con la presentazione della dichiarazione integrativa e il versamento delle maggiori imposte e delle sanzioni ridotte.
La lettera di compliance non è un accertamento
Un aspetto particolarmente importante è che la lettera di compliance non costituisce, di per sé, un atto esecutivo o sanzionatorio.
Si tratta di una comunicazione con la quale l’Amministrazione finanziaria segnala al contribuente una possibile anomalia e gli consente di verificarla, fornire chiarimenti oppure regolarizzare spontaneamente la propria posizione.
Le comunicazioni normalmente invitano a fornire un riscontro entro 30 giorni. Una risposta tempestiva, soprattutto quando il disallineamento dipende da errori tecnici, storni, cauzioni, fatture differite o altre situazioni particolari, può consentire all’Ufficio di verificare la posizione prima dell’eventuale avvio di controlli formali.
La mancata risposta alla lettera, inoltre, non determina automaticamente l’emissione di un avviso bonario o di una cartella esattoriale. È, comunque, opportuno non ignorare la comunicazione, ma procedere a una verifica puntuale della propria posizione insieme al consulente.