Il c.d. Decreto Milleproroghe è stato definitivamente approvato ed è in vigore. Il D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, nel testo coordinato con la legge di conversione del 26 febbraio 2011 n. 10 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 (S.O. n.53).
Tecnicamente il provvedimento normativo in commento si compone di quattro articoli e prevede:
- sia una serie di proroghe di termini previsti da specifiche disposizioni legislative;
- sia norme che modificano alcuni regimi tributari;
- nonché una serie di disposizioni a carattere contingente introdotte per far fronte a problematiche di vario tipo.
Le proroghe dei termini contenute nel suddetto provvedimento sono suddivise fra onerose e non onerose, a seconda che dalle stesse derivino o meno oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tra le novità spicca la possibilità di non perdere il diritto alla rateizzazione in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate in presenza di sopravvenute difficoltà finanziarie e la soppressione della sanzione in caso di mancata indicazione del costo del gasolio in fattura da parte degli autotrasportatori.
Ma vediamo in sintesi le disposizioni di natura fiscale.
ALLUVIONI IN VENETO ART. 2 COMMA 2 - CONFERMATO
E’ stato rinviato al 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, già sospesi per l’alluvione che ha colpito il Veneto nei giorni dal 31.10.2010 al 02.11.2010.
Nessuna sospensione è prevista per l’acconto IVA (scaduto il 27 dicembre u.s.), né per i versamenti periodici (mensili o trimestrali) di tale imposta.
Si ricorda che per poter fruire della sospensione è necessario aver presentato ai sindaci dei comuni di residenza o sede dell’azienda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il soggetto ha subito il fermo dell’attività o lo sgombero.
AUTOTRASPORTO ART. 2 COMMI 4-DECIES - 4-TERDECIES – NUOVO
Viene eliminata la sanzione nei confronti dell’autotrasportatore che non indica in fattura il costo del carburante, nel caso di contratti non redatti in forma scritta.
Si ricorda che la sanzione era costituita, tra l’altro, dalla decadenza, per un anno, dai benefici fiscali e previdenziali previsti dalla legge.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ART. 2 COMMA 5 - CONFERMATO
Il comma 5 dell’articolo 2 dispone la proroga di un ulteriore anno della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti. La misura dell’agevolazione sarà quantificata con decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico. L’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2012 è calcolato senza tener conto della deduzione forfetaria.
Detta proroga si è resa necessaria in quanto l’ultima proroga fatta dalla Finanziaria 2008, aveva interessato il triennio 2008-2010.
REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA ART. 2 COMMA 5-BIS - MODIFICATO
Con il comma 5-bis, è previsto uno slittamento della regolarizzazione delle “case fantasma”.
I soggetti titolari di diritti reali su immobili mai dichiarati in catasto sono tenuti, entro il 30 aprile 2011, a procedere alla presentazione ai fini fiscali della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
In mancanza di regolarizzazione viene attribuita una rendita presunta, che sarà notificata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune dove si trova l’immobile.
La comunicazione dell’avvenuta affissione verrà pubblica in G.U. Nei 60 giorni successivi la data di pubblicazione sarà possibile ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente.
La nuova rendita produce effetti fiscali dal 01.01.07.
Gli interessati potranno produrre in autotutela la dimostrazione di una diversa decorrenza: concessione edilizia, DIA e altri titoli abilitativi che dimostrino che l’edificio è stato ultimato dopo il 2006.
DILAZIONI DI PAGAMENTO ART. 2 COMMA 20 - NUOVO
Per effetto dell’art. 20, comma 2, il mancato pagamento della 1a rata o di 2 successive rate può, a certe condizioni, non comportare la decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione. La norma prevede, infatti, che qualora il contribuente riesca a dimostrare che il mancato pagamento sia dovuto a un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione, non perde il beneficio. La proroga può essere concessa fino al massimo di altri 72 mesi.
IMPOSTA DI REGISTRO ART. 2 COMMA 23
Nel trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, l’imposta di registro da versare è pari all’1% a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 8 anni (anziché in cinque anni, come era finora previsto), dalla stipula dell’atto.
Il beneficio fiscale si applica a partire dagli atti stipulati nel 2005.